Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza n. 14709 del 29 agosto 2012. Se il controcredito reclamato dall’opponente va oltre i limiti di valore, il gdp deve separare le cause. Il giudizio sull’impugnazione si devolve al magistrato onorario, che quando il titolo non è controverso va avanti, altrimenti aspetta il verdetto del giudice superiore
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