Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza del 3 dicembre 2012, n. 46770
1. Con il decreto sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento accoglieva la richiesta del p.m. di archiviazione del procedimento instaurato a carico di A.S. in relazione ai reati di cui all’art. 323 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e dichiarava de plano, senza fissazione di camera di consiglio, l’inammissibilità dell’atto di opposizione presentato dalla persona offesa S.V..
Rilevava il Giudice come l’atto di opposizione all’archiviazione dovesse essere dichiarato inammissibile perchè le indagini suppletive indicate risultavano prive del carattere della “novità”.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la persona offesa, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Alessandro Barbieri, la quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 127, 409 e 410 cod. proc. pen., lamentando la mancata fissazione della camera di consiglio nella quale il Giudice di merito avrebbe dovuto decidere sull’istanza di archiviazione formulata dal p.m. con l’opposizione della persona offesa.
Il ricorrente, in particolare, ha evidenziato come l’atto di opposizione fosse ammissibile in quanto avente tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di rito, essendo state indicate le ulteriori indagini che giustificavano la prosecuzione delle indagini ed avendo, invece, il Giudice omesso di fissare la camera di consiglio, formulando una valutazione anticipata di merito.
3. Con requisitoria scritta il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio.
4. Con memoria depositata il 07/11/2012 l’avv. Pietro ferina, difensore dell’indagato A.S., ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto l’atto di opposizione a suo tempo presentato dal S. era inammissibile e, comunque, la notizia di reato era del tutto infondata.
5. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
6. Secondo l’orientamento nettamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio reputa di dover privilegiare, il giudizio di inammissibilità dell’atto di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione può attenere soltanto alla pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti e non anche, in chiave prognostica, alla fondatezza degli stessi (così, tra le molte, Sez. 2, n. 8129 del 03/02/2012, p.o. in proc. Cellamare, Rv. 252476; Sez. 2, n. 1304 del 07/12/2010, Castellani, Rv. 249371; Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, p.o. in proc. ignoti, Rv. 248914; Sez. 4, n. 40509 del 06/10/2010, Ielasi, Rv. 248855; Sez. 4, n. 34676 del 22/06/2010, D’Aleo, Rv.
248085; Sez. 6, n. 19808 del 13/02/2009, Lucente, Rv. 243852; Sez. 3, n. 9184 del 14/01/2009, Ascolese, Rv. 243010; Sez. 5, n. 34152 del 22/09/2006, Di Tornassi, Rv. 235204; Sez. 5, n. 21716 del 11/04/2003, Esposito, Rv. 224550; Sez. 6, n. 101 del 03/12/2002, Beggio, Rv.
223009; Sez. 4, n. 10249 del 08/01/2002, Allegro, Rv. 221235; Sez. 6, n. 2905 del 27/06/2000, Faleschini, Rv. 216654; Sez. 6, n. 2792 del 13/06/2000, Gigli, Rv. 220538; Sez. 5, n. 6792 del 14/12/1998, Massone, Rv. 212434).
Ciò perchè la disposizione dettata dall’art. 410 c.p.p., comma 2, ha la finalità di impedire che il giudice per le indagini preliminari, cui sia pervenuta una richiesta del rappresentante della pubblica accusa di archiviazione di un procedimento penale, sia obbligato a fissare una camera di consiglio per poter decidere su tale istanza, in presenza della persona offesa che abbia formulato un atto di opposizione, anche laddove tale atto sia privo di quei requisiti minimi formali e sostanziali che possano giustificare una verifica più approfondita della questione nel contraddittorio delle parti interessate.
In tale ottica, la declaratoria de plano di inammissibilità dell’atto di opposizione e di accoglimento della richiesta di archiviazione è consentita al giudice solo quando difettino in quell’atto i requisiti di tempestività e di forma necessari affinchè sorga in capo al giudicante il dovere di pronunciarsi nel merito della causa: laddove tali presupposti manchino, la sanzione della inammissibilità soddisfa una esigenza di razionalità del sistema e di economia processuale, evitando all’organo giudicante una attività sostanzialmente superflua, qual è quella della fissazione e dello svolgimento di una udienza in camera di consiglio.
La inammissibilità colpisce anche l’atto di parte che dovesse contenere l’indicazione di ulteriori investigazioni che dovessero apparire ictu oculi del tutto sganciate dal thema decidendum, dunque non pertinenti rispetto al tema di indagine, ovvero risultare a contenuto generico ed indeterminato, perciò mancanti di specificità e di stretta rilevanza rispetto all’oggetto del procedimento. In siffatte ipotesi il controllo del giudice attiene ad aspetti non puramente formali ma sostanziali dell’atto, risolvendosi in una anticipazione della verifica nel merito, che deve, però, considerarsi legittimamente compiuta inaudita altera parte in quanto finalizzata a scongiurare il rischio che l’attività dell’organo giudicante sia interessata da iniziative meramente pretestuose o dilatorie.
Una valutazione diretta sulla capacità dimostrativa delle investigazioni suppletive sollecitate dalla persona offesa che ha presentato l’atto di opposizione – non, dunque, sulla loro mera pertinenza e specificità – finisce, invece, per costituire una inaccettabile forma di anticipazione delle decisioni sul merito della regiudicanda, non consentita se adottata dal giudice senza l’instaurazione del contraddittorio delle parti, cioè senza la fissazione della camera di consiglio nel corso della quale l’interessato può esplicitare il significato probatorio di quelle investigazioni: decisione, dunque, che viola insanabilmente il diritto di difesa della persona offesa.
7. Applicando tali principi di diritto al caso di specie, bisogna prendere atto come il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, lungi dall’effettuare una valutazione sulla sola specificità e manifesta rilevanza delle investigazioni suppletive richieste dalla persona offesa con l’atto di opposizione (investigazioni consistenti nell’effettuazione di una nuova consulenza, di una perizia e, soprattutto, nell’acquisizione di rilievo fotografici in originale), in maniera non consentita abbia impropriamente anticipato una valutazione di merito sulla capacità dimostrativa di quelle indagini, asserendo che le stesse erano prive del carattere di “novità”, cioè non avrebbero consentito una diversa valutazione dei fatti accertati con le investigazioni fin lì compiute.
8. La decisione impugnata va, pertanto, annullata con restituzione degli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore prosieguo, dovendo il Giudice fissare la camera di consiglio ovvero, in alternativa, decidere sulla richiesta di archiviazione con provvedimento de plano, purchè rispettando le indicazioni innanzi esposte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per l’ulteriore corso.
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