Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 27 settemmbre 2012, n. 37363

Fatto

P.G. propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza del 02/02/2011 con la quale la Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed Euro 200,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di cui agli artt. 3 legge 54/2006 12 sexies legge 898/1970 e 570 c.p., per avere omesso di corrispondere integralmente alla moglie separata L.G.F. l’assegno di Euro 500,00 mensili stabilito per il mantenimento di lei (cui erano destinati Euro 100,00) e dei due figli (cui erano destinati i residui Euro 400,00) dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 29/11/2007.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento all’applicazione del coordinato disposto degli artt. 3 legge 54/2006 e 12 sexies legge 898/1970 a una situazione diversa da quelle riconducibili agli artt. 5 e 6 di quest’ultima legge, richiamati dal cit. art. 12 sexies, presupponenti che la fonte degli obblighi debba essere costituita da una sentenza.
Con il secondo motivo si lamenta vizio della motivazione, per avere la Corte di merito escluso l’incapacità economica dell’imputato sulla base di una erronea e parziale valutazione delle complessive risultanze processuali, e omesso di prendere in adeguata considerazione la censura sull’indimostrato stato di bisogno degli aventi diritto.

Diritto

Riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che l’art. 3 legge 54/2006 prevede in via generale che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicano le disposizioni dell’art. 12 sexies legge 898/1970, che richiama a sua volta quoad poenam l’art. 570 c.p. Il che significa che la sanzione penale scatta (come nel caso dell’art. 12 sexies legge 898/1970) automaticamente – senza necessità di accertare lo stato di bisogno degli aventi diritto (Cass. sez 6, n. 16458 del 2011) – con l’inadempienza, anche parziale, ai detti obblighi, come sanciti in sede di separazione ovvero per successivo intervento di revisione dei medesimi. Circa il titolo che da luogo agli obblighi de quibus, la legge 54 del 2006 non richiede che esso, per determinare le conseguenze predette, debba consistere in una sentenza. Anche gli obblighi stabiliti con ordinanza provvisoria – quale quella del Tribunale di Agrigento menzionata nel capo di imputazione – sono quindi presidiati, in caso di violazione, dalla sanzione penale di cui al cit. art. 3.
Quanto al denunciato vizio di motivazione sulla capacità economica dell’imputato, rilevasi che nel ricorso si propone in sostanza al riguardo una rilettura delle risultanze processuali diversa da quella, articolata e immune da censure rilevabili in questa sede, offerta dalla sentenza impugnata.
Ciò chiarito, devesi peraltro rilevare che il cit. art. 3 della legge 54, che è la norma cui fa formalmente e sostanzialmente riferimento il capo di imputazione, si applica solo ai provvedimenti relativi ai figli. Infatti, come già puntualizzato da questa Corte (Sez. 6, n. 36263 del 2011), gli obblighi di natura economica oggetto della tutela penale di cui alla legge 54 sono soltanto quelli regolamentati dalla stessa legge, e cioè gli obblighi posti a carico di un genitore nei confronti dei figli (minorenni e maggiorenni), con esclusione quindi di quelli posti a carico di un coniuge a favore dell’altro, che non sono stati oggetto di modifica da parte della L. n. 54 del 2006. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio relativamente alla condotta posta in essere nei confronti del coniuge separato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena, quantificabile, in base al numero delle persone offese e in mancanza di diverse specificazioni, in un terzo del totale, pari (con arrotondamento di favore) a gg. sette di reclusione ed Euro 67,00 di multa. Restano di conseguenza annullate senza rinvio anche le statuizioni civili specificamente riferibili alla L.G.
Considerato peraltro che la condotta posta in essere nei confronti della L.G. potrebbe, in caso di accertamento degli ulteriori presupposti previsti dalla legge, integrare il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, ult. parte, cod. pen., copia della presente sentenza deve essere trasmessa, per quanto di competenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condotta posta in essere nei confronti del coniuge separato L.G.F. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di gg. sette di reclusione ed Euro 67,00 di multa e le statuizioni civili alla predetta condotta riferibili. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone trasmettersi copia della presente sentenza, per quanto di competenza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento.

 

Depositata in Cancelleria il 27.09.2012

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