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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza del 23 novembre 2012, n. 45868

Motivi della decisione

1. Con la sentenza richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione dell’imputato M.G. avverso la sentenza resa il 18.4.2008, all’esito di giudizio direttissimo, dal Tribunale di Rossano, con la quale è stato condannato – unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concessegli le attenuanti generiche – alla pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione, perché riconosciuto colpevole del delitto di resistenza e della contravvenzione punita dall’art. 9 co. 1 l. 1423/1956, avendo violato gli obblighi connessi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
1.1. Condotta criminosa verificatasi l’(…) ed integrata dal contegno di minaccia verbale assunto dal M. nei confronti di due carabinieri, che alle ore 0:30 accedevano presso la sua abitazione per procedere ad ordinario controllo domiciliare sull’osservanza degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione ed ai quali – dopo iniziale rifiuto di aprire la porta dello stabile – rivolgeva espressioni ingiuriose, di protesta per l’ennesimo controllo in casa e di larvata intimidazione (come da formale accusa: “mi avete rotto il cazzo, voi non mi dovete rompere i coglioni, non dovete controllarmi, altrimenti vi rompo il culo!”), idonee ad ostacolare l’atto di ufficio dei militari operanti, che – riportatolo alla calma – lo traevano in arresto per il contestato reato di resistenza. Reato che, secondo l’ipotesi di accusa ratificata dalle due conformi decisioni di merito, è stato ritenuto attuare la coeva violazione dell’obbligo di “vivere onestamente” e di non commettere reati correlata alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e punita dall’art. 9 co. 1 L. 1423/56.
1.2. Nel confermare che l’illecito comportamento del M. deve considerarsi provato sulla base delle evenienze esposte nel verbale di arresto del prevenuto e della testimonianza resa dal brigadiere C.S. (uno dei due operanti), cui non farebbero velo le dichiarazioni della moglie e della figlia maggiore dell’imputato sull’asserito atteggiamento aggressivo tenuto dai due carabinieri, la Corte di Appello ha – per un verso – ribadito che le frasi di scherno e di minaccia rivolte dal M. ai due militari vanno reputate idonee ad ostacolare o turbare il regolare svolgimento del servizio d’istituto cui stavano procedendo i carabinieri nei suoi confronti. A nulla rileva il fatto che i due carabinieri abbiano svolto e ultimato il servizio cui erano intenti (e le fasi successive culminate nell’arresto dell’imputato), atteso che il reato di resistenza è un reato di pericolo, per il cui perfezionamento non è necessario un effettivo impedimento dell’atto o dell’attività del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che l’azione del soggetto agente sia suscettibile di produrre un simile risultato. Per altro verso i giudici di secondo grado hanno disatteso le doglianze dell’imputato sulla sussistenza del reato di cui all’art. 9 co. 1 L. 1423/56, riaffermando – anche con il conforto della giurisprudenza di legittimità e delle puntualizzazioni della Corte Costituzionale – che la commissione da parte del M. del descritto reato di resistenza realizza la connessa fattispecie contravvenzionale, perché viola il precetto di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, alla cui osservanza era specificamente obbligato il prevenuto per effetto della misura di prevenzione cui era sottoposto al momento dell’episodio.
2. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore di G.M. che ha enunciato due motivi di ricorso.
2.1. Erronea applicazione dell’art. 9 L. 1423/56.
Premesso che il decreto applicativo della sorveglianza speciale di p.s. è stato adottato dal Tribunale di Cosenza il 4.12.1996 ed è stato formalmente eseguito nei confronti del M. soltanto nel 2007, la Corte di Appello ha ignorato le dinamiche processuali che hanno scandito la misura di prevenzione, eludendo il principio affermato dalla S.C. sugli effetti retroattivi della revoca del decreto impositivo della misura preventiva per originaria insussistenza della pericolosità sociale e delle altre condizioni legittimanti l’applicazione della misura. Revoca disposta con decisione della Corte di Appello di Catanzaro del 17.11.2010, investita dal giudizio di rinvio a seguito di decisione della Cassazione con cui era stata annullata precedente decisione della stessa Corte territoriale reiettiva dell’appello del M. avverso il decreto del Tribunale del 4.12.1996. Di detto provvedimento di revoca ex tunc del decreto di prevenzione, pur acquisito agli atti nel giudizio di appello, i giudici di secondo grado, non hanno tenuto alcun conto.
2.2. Violazione dell’art. 337 c.p. e carenza ed illogicità della motivazione.
Erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la condotta del M. integrare la fattispecie della resistenza, benché di questa difettassero in concreto gli elementi costitutivi. L’episodio, risoltosi in un semplice alterco tra i carabinieri intervenuti in ora notturna presso la sua abitazione e l’imputato, è frutto della descritta anomala situazione connessa alla misura di prevenzione che l’imputato si è visto applicare in concreto ben dieci anni dopo la sua deliberazione. Le parole pronunciate dal prevenuto all’indirizzo degli operanti sono frutto della sua esasperazione e non esprimono alcun intento di opporsi al controllo domiciliare dei militari. La Corte territoriale ha travisato le risultanze processuali e in particolare le dichiarazioni testimoniali del brigadiere S. (unico teste di accusa escusso in dibattimento), allorché ha chiarito come il M. abbia sempre rispettato le prescrizioni impostegli e sia un lavoratore e un buon padre di famiglia ed altresì come, nelle circostanze di fatto sottese al suo arresto, egli si sia mostrato particolarmente dispiaciuto per la ripetitività dei controlli anche in avanzata ora notturna (sia perché persona ampiamente conosciuta dalle forze dell’ordine per la regolarità del proprio contegno nel piccolo centro di (…) , sia per l’imbarazzo creato dai controlli nei confronti delle sue due figlie adolescenti). La condotta dell’imputato, limitata alla pronuncia di alcune “parolacce”, non ha impedito neppure potenzialmente l’atto di p.g. dei due carabinieri operanti, né è stato caratterizzato dal dolo specifico integrante il reato di cui all’art. 337 c.p., come può evincersi dall’intera deposizione testimoniale del brigadiere S., allegata al ricorso per gli effetti di cui all’art. 606, co. 1-lett. e), c.p.p.
3. Il ricorso va accolto per la fondatezza di entrambi i dedotti motivi di censura.
3.1. A prescindere dalla ravvisabilità o meno del reato di resistenza, quale presupposto ontologico del contestato reato di cui all’art. 9 L. 1423/56, questo stesso reato contravvenzionale è insussistente.
3.1.2. Correttamente la Corte di Appello di Catanzaro ha evidenziato che la commissione di un reato e perfino di un semplice illecito amministrativo costituisce evento che viola il precetto di vivere onestamente e di rispettare le leggi imposto, a norma dell’art. 5 co. 3 L. 1423/56, al sorvegliato speciale e che – per ciò stesso – realizza la fattispecie di cui all’art. 9 L. 1423/56 (cfr.: Cass. Sez. 1, 25.2.2010 n. 16213, Acri, rv. 247481; Cass. Sez. 1, 14.10.2010 n. 40819, Basoni, rv. 248466). Del resto la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 9 L. 1423/56 (sentenze nn. 161/2209 e 282/2010), ha osservato che le prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, se valutate nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall’art. 5 L. 1423/56 quali elementi di una fattispecie integrante un reato proprio (realizzabile soltanto da soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale), si traducono nel dovere imposto all’agente di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al compendio delle ridette prescrizioni, tramite le quali il precetto di “vivere onestamente” assume effettività e determinatezza. Al pari del collegato precetto di “rispettare le leggi”, riconducibile al dovere, imposto al sorvegliato speciale, di osservare tutte le norme che impongano di tenere o non tenere una certa condotta (non le sole norme penali, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale). Il rilievo che si tratti di un obbligo generale riferibile ad ogni cittadino e all’intera collettività è per il giudice delle leggi privo di pregio, giacché “il carattere generale dell’obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall’altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, un giudizio di grave pericolosità sociale”.
3.1.3. Nondimeno ha errato la Corte di Appello nel ritenere in vigore al momento del fatto per cui è processo (11.4.2008) il regime di prevenzione applicato al M. , pur avendo i giudici di merito di secondo grado acquisito il decreto della stessa Corte distrettuale in data 17.11.2010 che, giudicando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 c.p.p., ha revocato il decreto del Tribunale di Cosenza del 4.12.1996 applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti del M. Come con tutta chiarezza si evince dalla motivazione del decreto di revoca (copia versata in atti e comunque allegata al ricorso), la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.g. applicata al M. non è stata deliberata per la sopravvenuta carenza della pericolosità sociale del ricorrente al momento dell’esecuzione della misura preventiva (2008) o comunque al momento del giudizio di rinvio (2010), ma per radicale difetto di elementi asseveranti una siffatta pericolosità già all’atto della originaria decisione applicativa, vale a dire alla data del decreto del 4.12.1996 revocato dal giudice del rinvio (”gli elementi valorizzati dai primi giudici risultavano già significativamente remoti rispetto alla formulazione del giudizio le informative poste a fondamento non ponevano in rilievo ulteriori o specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza della pericolosità sociale”). Ora, come a più riprese statuito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice anche a Sezioni Unite (v. Cass. S.U., 19.12.2006 n. 57/07, Auddino, rv. 234955), la revoca del decreto applicativo di una misura di prevenzione e in particolare di quella della sorveglianza speciale per invalidità originaria del provvedimento indotta da difetto genetico della pericolosità sociale rende penalmente irrilevanti, con efficacia ex tunc, i comportamenti di inosservanza degli obblighi connessi alla misura di prevenzione. Il decreto di sorveglianza speciale impugnato, infatti, è dotato di efficacia esecutiva soltanto provvisoria e la sua revoca, deliberata all’esito del procedimento di gravame, per ritenuta carenza originaria dei requisiti di legge, ha effetti rescindenti del decreto impugnato. In guisa che siffatta revoca determina la caducazione degli obblighi imposti con la misura preventiva, che vanno considerati come mai stabiliti e tamquam non essent. Con l’ovvio ulteriore effetto che, costituendo la vigenza di tali obblighi il presupposto della contravvenzione prevista dall’art. 9 co. 1 L. 1423/56, la sopravvenuta revoca del decreto di prevenzione per causa di invalidità genetica impone la declaratoria di insussistenza del reato contravvenzionale (cfr.: Cass. Sez. 1,14.7.2004 n. 35655, Alvaro, rv. 232489; Cass. Sez. 1, 1111.2008 n. 44601, Pagano, rv. 241911).
Per tali ragioni la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro va annullata, sul punto in esame, senza rinvio per insussistenza del reato di cui all’art. 9 L. 1423/56 ascritto al ricorrente.
3.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo al connesso delitto di resistenza contestato al M.
3.2.2. L’impugnata sentenza di appello è, per vero, lacunosa e contraddittoria. Lacunosa o, se si preferisce, perplessa laddove non chiarisce se e in qual modo la condotta tenuta dall’imputato, scandita soltanto da alcune frasi volgari e genericamente minacciose da questi rivolte ai due carabinieri convenuti in avanzata ora notturna presso la sua dimora per “sorvegliare” l’osservanza degli obblighi connessi alla misura di prevenzione personale impostagli, sia stata davvero, e non solo virtualmente, idonea a contrastare, intralciare o ritardare il compimento dell’atto di ufficio dei due militari. Contraddittoria, inoltre, laddove – attraverso una lettura parcellizzata della testimonianza del brigadiere S., che la sentenza pur riconosce aver mitigato e ampiamente giustificato il contegno verbale dell’imputato – assume doversi trarre proprio da tale deposizione testimoniale la dimostrazione della penale responsabilità del M. per il reato di resistenza. La lettura del verbale di esame dello S. allegato al ricorso, lettura invocata dallo stesso ricorso a sostegno della dedotta censura di illogicità della motivazione, conduce a valutazioni affatto diverse.
Dalle dichiarazioni del sottufficiale si desume che il M. non ha impedito l’ingresso in casa sua dei due carabinieri, ha rivolto al loro indirizzo alcuni insulti e frasi di generica e non meglio definita minaccia (con l’asserire, tra l’altro, che non intendeva seguirli in caserma; sviluppo della vicenda, questo, poi regolarmente svoltosi, benché della indispensabilità di un simile incombente nulla è detto in entrambe le sentenze di merito), non ha in alcun modo ostacolato o tentato di ostacolare l’operato dei due militari, mostrandosi soltanto “agitato” anche perché la più piccola delle due figlie, inferma, appariva turbata dalla presenza dei carabinieri in casa.
3.2.2. Sulla base dei descritti dati di conoscenza è agevole inferire che la condotta del M. non ha integrato l’ipotizzata fattispecie della resistenza.
Se non vi è dubbio che per integrare il reato di resistenza non si richiede che sia in concreto impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la violenza o minaccia usata dall’agente sia potenzialmente idonea ad impedire o ostacolare il compimento di un atto di ufficio o di servizio, è dato altrettanto incontroverso che il dolo specifico del reato di cui all’art. 337 c.p. debba concretizzarsi nel fine di impedire od ostacolare l’attività propria di un pubblico ufficio o servizio in atto, di tal che il contegno che non risulti tenuto a tale scopo, sebbene eventualmente illecito ad altro titolo (ad esempio ex art. 341 bis c.p.p.), non perfeziona il delitto in esame. È perfino superfluo, allora, ribadire che non sono idonee ad attuare il reato di resistenza le espressioni di semplice minaccia o monito rivolte al pubblico ufficiale, quando le stesse non denotino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell’atto di ufficio, traducendosi piuttosto una forma di critica e di obiezione alla anteriore attività del pubblico ufficiale, formata – nei caso per cui è ricorso – dalla decisione di procedere al controllo domiciliare del M. , la cui presenza in casa era stata già verificata dai carabinieri operanti (perché affacciatosi alla finestra, come precisa la stessa sentenza di appello, quando i due carabinieri hanno suonato il citofono della sua abitazione).
Quand’anche voglia qualificarsi il reato di resistenza come reato di pericolo indiretto, in ragione della “anticipata” tutela accordata dalla norma incriminatrice alla legittima azione del pubblico ufficiale, la fattispecie concreta non può essere ricostruita e sussunta in una prospettiva di pericolo presunto, occorrendo che la violenza e la minaccia (elementi costitutivi della materialità del reato) siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l’agire del pubblico ufficiale, in tal modo esprimendosi il finalismo lesivo (dolo specifico) del contegno (di violenza o minaccia) del soggetto agente (cfr.: Cass. Sez. 6, 18.6.2009 n. 31544, Graceffo, rv. 244695; Cass. Sez. 6, 29.1.2009 a 22453, Lombardi, rv. 244060; Cass. Sez. 6,18.11.2010 a 8340/11, Chiodo Khalil, rv. 249582).
Situazione della cui ravvisabilità nella condotta dell’imputato, durante il breve accertamento compiuto dai carabinieri presso la sua abitazione, la sentenza impugnata non offre traccia alcuna, proponendo – anzi – i descritti elementi di fatto che ne accreditano l’inesistenza. Sicché anche in riferimento al reato di cui all’art. 337 c.p. l’impugnata sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.

Depositata in Cancelleria il 23.11.2012

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