La massima estrapolata
Sussiste la nullità del giudizio di appello per il mancato rispetto del termine di comparizione di venti giorni di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3.
Il testo integrale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 9 novembre 2011, n. 40669
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
S.F. ricorre personalmente per cassazione contro la sentenza in data 26/11/2008 della Corte di Appello dell’Aquila, che ha confermato la decisione in data 21/1/2003 con la quale il Tribunale di Pescara all’esito di giudizio direttissimo aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e condannato alla pena di giustizia.
Il predetto era stato tratto in arresto, perchè sorpreso insieme con G.F. e Ga.An. a bordo di un’autovettura, all’interno della quale, precisamente sotto il tappetino lato anteriore destro, veniva rinvenuto un involucro, contenente gr. 0,900 di cocaina, che i due predetti dichiaravano di avere acquistato grazie all’intermediazione dell’imputato.
Con il primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento il ricorrente denuncia la nullità per violazione della legge processuale in riferimento al mancato rispetto del termine di venti giorni ex artt. 601-604 c.p.p. per comparire nel giudizio di appello, che eccepito all’udienza del 25/9/2008, veniva all’udienza successiva del 26/11/2008 ritenuto erroneamente sanato.
Con il secondo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza dibattimentale 28/11/02 per violazione degli artt. 451-558 in relazione all’art. 549 c.p.p. in riferimento alle regole procedurali in tema di giudizio direttissimo, laddove il P.M., sfruttati gli indubbi vantaggi offerti da tale rito, li aveva travasati poi nei modi procedimentali del giudizio ordinario, e censura la mancata risposta sul punto da parte del giudice del gravame. Con il terzo motivo lamenta l’erronea applicazione della norma incriminatrice, sostenendo che i giudici del merito avevano basato il giudizio di colpevolezza su di una non provata attività di intermediazione, senza tener conto nè dell’uso di gruppo, nè dell’uso personale.
Infine con il quarto motivo eccepisce la violazione della legge penale e il difetto di motivazione in riferimento all’ingiustificato diniego delle generiche e della mancata esclusione della recidiva.
“Con la memoria pervenuta in data 10/10/2011 la difesa ha ulteriormente illustrato le ragioni in fatto e in diritto a sostegno del primo e del terzo motivo.
Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri tre.
Ed invero sussiste la nullità del giudizio di appello per il mancato rispetto del termine di comparizione di venti giorni di cui all’art. 601 c.p.p., comma 3. E’ evidente l’error in procedendo compiuto dalla corte territoriale, che ha ritenuta sanata la eccepita nullità con il semplice slittamento della prima udienza in data 10/4/2008 a quella successiva in data 25/9/2008, dimenticando però che il decreto di citazione, che aveva preceduto la prima udienza non era stato notificato all’imputato.
Sussiste pertanto la nullità del giudizio di appello, ritualmente eccepita dal difensore (Cass. Sez. 6 10/3-11/6/2009 n. 24253 Rv. 244174), che determina l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
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