Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 maggio 2031 n. 19759[1]
La funzione dell’intervento del 118 non deve essere limitata ai soli presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una presenza terapeutica o lenitiva del dolore nelle fasi terminali dell’exitus.
Non essendo stata soccorsa la paziente, nel caso di specie, non ha ricevuto conforto materiale e psicologico di personale medico sanitario, non ha usufruito di cure di supporto alla respirazione e alla circolazione […] non ha ricevuto cure lenitive degli atroci dolori, che ha dovuto gratuitamente sopportare, non è stata trasportata dal suo letto verso l’ospedale, su una normalissima barella, come tutti gli altri ammalati, perché [… ] è andata via di casa avvolta in una coperta, a piedi e sorretta di peso dai suoi amici, con i quali ha dovuto percorrere la strada sino all’ospedale in pieno inverno
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