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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 maggio 2031 n. 19759[1]

La funzione dell’intervento del 118 non deve essere limitata ai soli presidi funzionali alla sopravvivenza del paziente, ma anche a quelli non meno importanti di una presenza terapeutica o lenitiva del dolore nelle fasi terminali dell’exitus.

Non essendo stata soccorsa la paziente, nel caso di specie, non ha ricevuto conforto materiale e psicologico di personale medico sanitario, non ha usufruito di cure di supporto alla respirazione e alla circolazione […] non ha ricevuto cure lenitive degli atroci dolori, che ha dovuto gratuitamente sopportare, non è stata trasportata dal suo letto verso l’ospedale, su una normalissima barella, come tutti gli altri ammalati, perché [… ] è andata via di casa avvolta in una coperta, a piedi e sorretta di peso dai suoi amici, con i quali ha dovuto percorrere la strada sino all’ospedale in pieno inverno

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/05/responsabile-il-medico-che-non-effettua-il-triage-anche-se-manca-il-nesso-con-il-danno.html

 

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