Il commento in originale

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 5 ottobre 2012 n. 39359.Peculato per l’impiegato delle Cassa di previdenza privata che si appropria del denaro degli iscritti anche se l’ente ha natura privata

Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 ottobre 2012 n. 39359[1]

Per la S.C. non si richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Del resto l’articolo 358 del Cpc definisce l’incaricato di pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico.

Sorrento 5 ottobre 2012.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *