Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 luglio 2013 n. 28843[1]
Nell’ipotesi in cui il GIP, corrispondendo ad istanza cautelare di natura personale del Pm, accolga parzialmente la richiesta, rigettandola in parte, la comunicazione del provvedimento all’ufficio di Procura nelle forme di cui al co. 2 dell’art. 153 cpp., mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita ai fini esecutivi, comunque assicurando l’effettiva conoscenza di essa da parte dell’organo della pubblica accusa, determina il momento iniziale per decorrenza del termine di giorni dieci imposto a pena di inammissibilità dal combinato disposto dell’art. 591 co. 1 lett. c) con gli artt. 310 co. 2 e 309 co. 1 cpp., per l’impugnativa dell’ordinanza del Tribunale del riesame
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/07/per-limpugnazione-del-pm-dieci-giorni-dalla-comunicazione-del-gip.html
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