Il commento in originale
Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 4 ottobre 2012 n. 38762. La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio, e perciò, quando non concreta l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva, non integra la corruzione
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 ottobre 2012 n. 38762[1]
Il caso analizzato riguarda le pressioni rivolte verso al direttore generale della Asl di Chieti come scopo il trasferimento di una dottoressa.
Non può ritenersi sussistente la fattispecie della concussione (il reato contestato in primo grado), perché alcun abuso della qualità o dei poteri, nessuna costrizione o induzione di terzi alla promessa o alla dazione di una qualche utilità risultano, essere stati posti in essere.
Né la corruzione, poichè quest’ultima si realizza solo quando l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza, o nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo.
Un requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.
La raccomandazione, in sostanza, è condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio, e perciò, quando non concreta l’uso dei poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva, non integra la corruzione.
Sorrento 5 ottobre 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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