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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 3 giugno 2015, n. 23726

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetana – Consigliere

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1642/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del 19/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto nel senso della inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2014, il Tribunale del riesame di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da (OMISSIS), per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la misura di sicurezza della liberta’ vigilata presso una comunita’ terapeutica – disposta con ordinanza del Gip del Tribunale di Alessandria del 19 settembre 2013 – stata revocata dallo stesso Gip con provvedimento del 6 dicembre 2013, nelle more della celebrazione del giudizio di rinvio a seguito della sentenza, pronunciata da questa Corte in data 11 novembre 2014, di annullamento del provvedimento coercitivo genetico. Evidenzia il Collegio come, nella specie, non ricorrano neanche i presupposti per celebrare il ricorso al fine di consentire al ricorrente di precostituirsi un titolo per la riparazione per l’ingiusta detenzione, in quanto si tratta di misura di sicurezza priva di carattere detentivo, rispetto alla quale non possono essere avanzate richieste ex articolo 314 cod. proc. pen..

2. Propone personalmente ricorso avverso l’ordinanza (OMISSIS), assistito dall’Avv. (OMISSIS), e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 623 c.p.p., comma 1, lettera a), e articolo 627 cod. proc. pen., in relazione agli articoli 13 e 25 Cost., articoli 199, 206, 215 e 228 cod. pen., articolo 190 disp. att. cod. proc. pen., Legge n. 354 del 1975, articolo 55 e articolo 5, comma 1, CEDU. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame, nel dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso, non ha considerato che l’applicazione di una misura di sicurezza comportante l’allontanamento dalla casa familiare, l’isolamento dal contesto familiare, la limitazione della liberta’ di circolazione, l’obbligo non solo di sottoporsi alle cure mediche ma anche di risiedere presso la struttura terapeutica non puo’ che definirsi come una misura detentiva, tanto piu’ considerato che il Gip fissava il luogo di dimora dell’indagato nella stessa comunita’ ed autorizzava (OMISSIS) a recarsi all’udienza di incidente probatorio innanzi al Tribunale di Alessandria con la scorta di un educatore della medesima comunita’.

2.2. Illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione all’entita’ delle restrizioni subite dall’imputato per effetto della misura oggi decaduta, laddove le prescrizioni imposte con la misura integravano una detenzione tout court.

2.3. Violazione di legge per errata applicazione dell’articolo 314 c.p.p., comma 2, articolo 627 cod. proc. pen., articoli 10 e 13 Cost., articolo 5, comma 1, CEDU, laddove la Corte EDU ha ravvisato la violazione dell’articolo 5, comma 5, della CEDU – norma che ha rango costituzionale in forza dell’articolo 10 Cost. – in ogni caso di detenzione arbitraria, persino quando si tratti di detenzione amministrativa, sicche’ devono ritenersi sussistenti nella specie i presupposti per l’applicazione dell’articolo 314 cod. proc. pen..

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Sotto un primo profilo, va posto in evidenza che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione e’ ammissibile anche in relazione alla restrizione della liberta’ indebitamente sofferta per l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura (Cass. Sez. 4, n. 11086 del 06/02/2013 – dep. 08/03/2013, Di Riso, Rv. 254938) ovvero del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Cass. Sez. 4, n. 5001 del 14/01/2009, Palandri e altro, Rv. 242864).

Puo’ dunque ritenersi pacifica la possibilita’ di avanzare richieste ai sensi dell’articolo 314 cod. proc. pen. anche in relazione alla sottoposizione dd una misura di sicurezza di natura detentiva.

3. Sotto diverso profilo, va rammentato come, nella sentenza pronunciata in questo stesso procedimento l’11 novembre 2014, questa Corte abbia annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che aveva confermato la misura provvisoria di sicurezza della liberta’ vigilata con ricovero presso una comunita’ terapeutica applicata nei confronti di (OMISSIS), ravvisando una violazione del principio di legalita’ nella imposizione di prescrizioni che ne snaturavano il carattere non detentivo (Cass. Sez. 2, n. 49497 del 11/11/2014, (OMISSIS), Rv. 260999).

4. Sulla scorta dei principi sopra esposti, errata si appalesa allora la decisione del Tribunale piemontese allorche’, preso atto della revoca della misura di sicurezza in oggetto, ha dichiarato l’inammissibilita’ della richiesta di riesame presentata da (OMISSIS) per carenza d’interesse anche sotto il profilo dell’interesse a coltivare il ricorso ai fini del risarcimento per ingiusta detenzione a norma dell’articolo 314 cod. proc. pen., interesse espressamente rappresentato dal ricorrente in udienza.

Ed invero, la sola astratta possibilita’ che la richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione possa essere accolta, istanza non manifestamente infondata alla luce della illegittimita’ delle prescrizioni di natura detentiva imposte rilevata da questa stessa Corte nella ricordata sentenza del novembre 2014, rendeva insussistenti i presupposti per dichiarare inammissibile il ricorso ex articolo 309 cod. proc. pen..

5. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame sulla richiesta ex articolo 309 cod. proc. pen..

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino per nuovo esame.

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