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La massima

L’abusivo affidamento da parte di alcuni organi comunali ad una società di opere di progettazione ed esecuzione di disinquinamento di uno stagno integra l’ingiusto vantaggio patrimoniale oggetto del reato di abuso di ufficio, mentre la condotta appropriativa da parte degli stessi organi comunali delle somme erogate, sulla base di false attestazioni di regolare fornitura delle prestazioni, è ulteriore e successiva rispetto all’ipotesi di abuso, pertanto, quest’ultima condotta non può ritenersi in essa assorbita con conseguente esclusione di un’ipotesi di reato complesso.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 28 marzo 2013, n.14755

 

Considerato in fatto

 

1. Con sentenza del 5.12.2011 la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, appellata dagli imputati V..L. , B.G.B. , C.M. , G. e C. e S.G. :

dichiarava non doversi procedere nei confronti di L. , B. e C.M. in ordine ai delitti di cui ai capi A) artt. 110/323 c.p. e D) artt. 110/479/61 n. 2/81 c.p. perché estinti per prescrizione; – rideterminava la pena nei confronti del L. . B. e C.M. in relazione ai delitti loro rispettivamente ascritti ai capi B) artt. 110/314 c.p. e C) artt. 110/314 c.p.; confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. La vicenda ha ad oggetto l’abusivo affidamento avvenuto nel 1999 da parte degli organi comunali di S. Antioco alla società SCM, riconducibile a C.M. , della progettazione ed esecuzione di opere di disinquinamento dello stagno ‘Sa punta ‘e s’aliga’ e l’appropriazione delle somme conseguentemente erogate, complessivamente dell’importo di 1 miliardo e 400 milioni di lire, in ordine alle quali era falsamente attestata la regolare fornitura delle prestazioni. Nella vicenda il L. rivestiva la qualità di Sindaco ed il B. di Responsabile dell’area tecnica del Comune di Sant’Antioco. C.M. , C.G. , C.C. e S.G. risultavano essere i beneficiari di somme oggetto di appropriazione.

3. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del ministero dei difensori.

3.1. Nel’interesse di L.V. sono dedotte:

3.1.1. violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento ai delitti di peculato e falsità documentali per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Riportando i motivi di appello concernenti le falsità documentali ed il peculato, il ricorrente censura l’omessa considerazione della parte in cui si trattava delle falsità documentali, essendosi trascurate le deduzioni in ordine alla piena autonomia e i poteri di disposizione goduti dal B. , alla circostanza che l’atto fondamentale per l’erogazione delle somme era la determinazione n. 52 del 13.8.2000 assunta dalla d.ssa CO. , segretario generale del Comune e le dichiarazioni dello stesso B. che aveva escluso il coinvolgimento del Sindaco L. nella emissione degli ordini di liquidazione. Cosicché risulterebbe il vizio motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità concorsuale del L. sulla base dell’assunto secondo il quale essa emergerebbe “in maniera chiara dal contegno da lui tenuto nei confronti dei soci della SCM esterni”.

3.1.2. violazione dell’art. 606 lett. c) c.p.p. con riferimento agli artt. 163 co. III, 164, 166,167 c.p. per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena essendo stato il L. condannato per fatti commessi quando egli aveva superato il settantesimo anno di età, potendo usufruire della sospensione condizionale della pena come rideterminata in appello. Il relativo motivo, secondo il ricorso, è rimasto senza risposta nella sentenza, né può obiettarsi la carenza di interesse al riguardo in ragione della indultabilità della pena inflitta.

3.2. Nell’interesse di B.G.B. sono dedotte:

3.2.1. Violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 323 c.p. in relazione alla erronea sussistenza del’elemento soggettivo del reato in parola. Dopo aver richiamato alcuni aspetti dell’iter che ha portato all’erogazione del finanziamento in contestazione, il ricorrente evidenzia l’incongruità, rispetto all’intervento dei numerosi soggetti pubblici, dell’assunto che addebita al solo B. la responsabilità appuntandola sulla attestazione di regolarità tecnica apposta sulla delibera di giunta comunale del 28.2.99. L’assegnazione doveva essere fatta alla società che aveva reso possibile il finanziamento – la SCM – che altrimenti non sarebbe stato dato ed era evidente il preminente interesse pubblico al riguardo. Infine, quanto ai ritenuti rapporti personali con il C. , nulla di significativo era emerso al riguardo.

3.2.2. violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all’art. 479 c.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, la sentenza – da un lato – afferma che il B. avrebbe dovuto erogare le somme in quanto la convenzione gli imponeva di pagare automaticamente una volta ottenuto il finanziamento e – d’altro lato – che non avrebbe dovuto sottoscrivere i mandati di pagamento in assenza di una controprestazione. In realtà, il B. ha dovuto pagare perché cosi gli imponeva la convenzione del 15.3.1999 alla quale non aveva partecipato. Non era vero che l’unica prestazione della SCM era stato il pagamento di 200 milioni ai tre ingegneri in quanto la prima tranche di 500 milioni era dovuta in ragione della convenzione e delle prestazioni effettuate come pure la seconda tranche di 891 milioni alla quale corrispondeva una sia pur parziale esecuzione della prestazione.

3.2.3. violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p in relazione all’art. 479 c.p. per l’erronea ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 479 c.p.. In particolare, risulterebbe che il primo mandato è stato emesso in presenza di una prestazione interamente eseguita ed il secondo per una prestazione effettiva, ma parziale. Inoltre il modus operandi usato dall’imputato – consistito nell’apposizione di un timbro – contrasterebbe con il comportamento di chi sa di non attestare il vero.

3.2.4. violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 314 c.p. per aver erroneamente ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico del reato in parola. È censurata quella parte della motivazione volta a giustificare l’elargizione da parte di C.M. di 100 milioni al B. , circostanza non solo priva di fondamento probatorio ma anche non oggetto di alcuna contestazione. Sicché naufragherebbe il tentativo della Corte territoriale di supportare l’accusa – scarsamente fondata – gettando discredito sull’imputato. Inoltre, immotivato sarebbe l’assunto secondo il quale sarebbe ininicidente la statuizione della Corte dei Conti di Cagliari, posto che con tale decisione è stato affermato non ravvisarsi, nella condotta del B. , il dolo ma solo la colpa grave. Infine, le ragioni prima illustrate in ordine all’insussistenza dei primi due reati dovevano ribadirsi a fondamento del motivo in esame.

3.3. Nell’interesse di C.M. , C.G. , C.C. e S.G. sono dedotte:

3.3.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 84 c.p., 323 e 314 c.p. in quanto nella specie agli imputati è stato contestato il reato di abuso di ufficio, senza la indicazione dell’evento, e separatamente il reato di peculato che altro non era che l’ingiustificato vantaggio patrimoniale conseguito con l’abuso di ufficio. Cosicché secondo il ricorrente la condanna per peculato è stata frutto della inosservanza dell’art. 84 c.p. dovendosi il peculato ritenersi assorbito dall’abuso d’ufficio.

3.3.2. mancanza, contraddittoria o manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di peculato in quanto la condotta attribuita agli imputati è temporalmente collocata nel periodo successivo al pagamento delle somme da parte del Comune e, pertanto, estranea alla consumazione del peculato contestato.

3.3.3. mancanza e/o illogicità manifesta in ordine al concorso nel peculato. Era rilevata l’errata lettura della vicenda in quanto l’erogazione del contributo non era a fondo perduto ma funzionale alla attuazione di una decisione adottata nell’ambito del piano di disinquinamento del Sulcis Iglesiente della Giunta regionale, attuazione alla quale ha provveduto il Comune di S. Antioco mediante l’affidamento alla SCM. Secondo il ricorso, inoltre, non poteva non riconoscersi che il C. ed i suoi familiari avessero prestato la loro opera in favore della SCM e che giustamente detta società compensasse in misura adeguata tutto quel lavoro. Le somme affidate in delega dalla RAS rappresentavano null’altro che l’importo del costo della progettazione ed era irrilevante che tali somme fossero poi destinate dalla SCM ai C. che, pertanto, nessuna consapevolezza potevano avere di incassare somme a loro non dovute.

3.3.4. mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in favore di C.M. in quanto egli, alla data del 15.10.2011, ha compiuto 70 anni e senza alcuna motivazione gli è stata negata la sospensione in parola.

 

Motivi della decisione

 

1. I ricorsi sono infondati.

2. Ricorso nell’interesse di L.V. .

2.1. Il primo motivo coinvolge le statuizioni relative ai capi B) e D). In relazione a quest’ultimo, tuttavia, la sentenza ha dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, cosicché è rispetto a tale conclusione che vanno esaminate le relative censure.

2.1.1. È orientamento consolidato quello secondo il quale in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244275 Imputato: Tettamanti.), cosicché la doglianza sul punto è inammissibilmente proposta.

2.1.2. Quanto al medesimo motivo in relazione al capo B), esso ripropone l’analoga doglianza proposta in appello. Sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato – da un lato – la diretta responsabilità del L. , quale esponente di vertice della amministrazione alla quale la RAS aveva conferito il potere di sottoscrivere la convenzione del 15.3.99 e la sua ingerenza nel procedimento relativo al pagamento e – dall’altro -, con riferimento alla volontà di favorire economicamente i C. mediante l’erogazione del finanziamento alla SCM, il suggerimento dato ai soci ‘esterni’ della SCM che si erano recati da lui per lamentarsi dell’indebito incameramento da parte dei C. del finanziamento, di fare ‘aggiustare’ l’irregolarità contabile da un bravo commercialista. I puntuali riferimenti – peraltro – non devono essere considerati avulsi, come risulta fare il ricorrente, dal più ampio e generale contesto dell’intera vicenda – del quale la articolata e dettagliata motivazione da conto – che documenta il ripetuto e sistematico abuso delle funzioni pubbliche sin dall’affidamento al di fuori di ogni regola alla SCM (capo A), e, in particolare, di quelle specificamente facenti capo al Sindaco L. . Questi, tra l’altro, ebbe a stipulare con la SCM l’abnorme convenzione del 15.3.99 che, tra le varie illegittime clausole, stabiliva il trasferimento di una quota di finanziamento alla società a prescindere dalle prestazioni da questa rese. Si è, in altri termini, conclamata la finalizzazione degli abusi dei pubblici poteri a favorire i C. che della società erano, attraverso il suo dominus di fatto C.M. , i titolari.

Cosicché – da un lato e sotto il profilo della omessa risposta – la doglianza in esame si palesa infondata e – dall’altro, sotto il profilo della illogicità – inammissibilmente volta a riproporre in questa sede questioni di fatto, peraltro, attraverso una lettura parcellizzata degli elementi considerati dalla sentenza.

3.2. Infondato è il secondo motivo. Sebbene non esplicitamente considerata, deve ritenersi l’implicito rigetto della istanza in ragione della più volta espressamente ribadita gravità e conclamata reiterazione dei fatti, in assenza di qualsivoglia deduzione difensiva, oltre la sola incensuratezza e l’età, volta a giustificare la prognosi favorevole sottesa al beneficio in parola.

4. Ricorso nell’interesse di B.G.B. .

4.1. Il primo, secondo e terzo motivo sono inammissibili. Si tratta di capi in relazione ai quali è stata dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione. Vale in proposito quanto già detto sub 2.1. e sg. in relazione alla analoga censura mossa dal L. .

4.2. Il quarto motivo è infondato. Correttamente la Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di peculato in capo all’imputato facendola discendere da quella raggiunta in ordine al reato di abuso d’ufficio, a sua volta, conclamata dalla sussistenza delle figure sintomatiche dell’abuso contestato anche in capo al B. , dotato – come il correo sindaco – della specifica competenza professionale necessaria per riconoscere le violazioni macroscopiche, ivi comprese le falsità dei mandati di pagamento per prestazioni mai effettuate, commesse per favorire i C. , ad essi collegati come anche documentavano le frequentazioni conviviali con il C.M. , del quale è provata la attività di pressione e convincimento sui pubblici funzionari. Non esula dalla descrizione del contesto dei rapporti la vicenda, logicamente scandagliata dalla sentenza, in ordine alla ricezione di 100 milioni di lire da parte dell’imputato provenienti dal C. – che non ha neanche inteso smentire la circostanza -, come del tutto corretta, in costanza degli elementi considerati, sotto il profilo logico e giuridico – così da essere incensurabile in questa sede – è la ritenuta inicidenza della sentenza non definitiva della Corte dei Conti di Cagliari, acquisita dalla Corte, peraltro, quale memoria difensiva.

5. Ricorsi nell’interesse di C.M. , C.G. , C.C. e S.G. .

5.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. L’ipotesi di reato complesso ex art. 84 c.p. ricorre quando “la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato”. L’ingiusto vantaggio patrimoniale oggetto dell’abuso di ufficio è l’attribuzione alla SMC dell’affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere per il disinquinamento dello stagno ‘Sa punta ‘e s’aliga’ mentre la condotta appropriativa delle somme erogate è ulteriore e successiva rispetto all’ipotesi di abuso nell’ambito della quale, pertanto, non rientra.

5.2. Infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha avallato l’ipotesi di accusa considerando l’articolata condotta – avvenuta utilizzando soggetti (risulta addirittura una scrittura privata tra il C.M. ed il presidente della SMC NOCERA che autorizzava il primo ad appropriarsi delle somme destinate alla società) e società connesse – posta in essere dagli imputati per convogliare le somme finanziate a soddisfacimento dei loro interessi privatistici, così logicamente desumendosi la preordinata illecita acquisizione delle somme pubbliche.

6.3. La terza censura è inammissibile essendo volta a riproporre valutazioni di merito precluse in sede di legittimità in presenza di una motivazione al riguardo logica e priva di vizi giuridici, allorquando la condotta concorsuale dei ricorrenti è stata fondata nei termini appena sinteticamente ricordati, sulla base della accertata indebita corresponsione delle somme per prestazioni delle quali è stata falsamente attestata la realizzazione.

6.4. Inammissibile per manifesta infondatezza è la quarta censura in quanto è al momento del fatto e non al momento del processo che va riferita l’età dell’imputato (Sez. II 28.9.2000 n. 10295, Laforgia PD). Ed il C.M. , all’epoca dei fatti, era infrasettantenne e la pena irrogata è superiore ai limiti di cui all’art. 163 co. 1 c.p..

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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