Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 maggio 2013 n. 13278[1]
Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, deducendone che la dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell’Agente Postale riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/05/procedure-da-rispettare-in-modo-rigido-nel-caso-di-notifica-a-mezzo-posta.html
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