La massima

Per il perfezionamento del reato di evasione dagli arresti domiciliari, non assumono rilievo né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato. Il delitto in esame, infatti, è reato a forma libera, per cui il bene giuridico protetto, cioè l’interesse dell’amministrazione ad assicurare il costante rispetto dei provvedimenti che limitano la libertà personale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla misura.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE  VI PENALE

SENTENZA 27 marzo 2012, n.11679

Fatto e diritto

1. Convalidatone l’arresto in flagranza del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, il Tribunale di Teramo procedeva, su richiesta dell’imputato A..F. , a giudizio abbreviato subordinato all’esame di un testimone di difesa, integrato ex officio dal giudice con l’esame di un carabiniere operante l’arresto del prevenuto. Giudizio all’esito del quale, con sentenza emessa il 23.11.2007, il Tribunale dichiarava il F. colpevole del reato ascrittogli e, concessegli le attenuanti generiche e l’attenuante ex art. 385 co. 4 c.p., lo condannava alla pena di due mesi di reclusione.

2. Giudicando sull’impugnazione del F. , la Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza del 14.1.2010 indicata in epigrafe ha accolto il gravame e prosciolto l’imputato con la formula del fatto non costituente reato per ritenuta carenza della prova (art. 530 co. 2 c.p.p.) dell’elemento soggettivo del reato.

3. In punto di fatto è pacifico, in base alla congiunta lettura delle due sentenze di merito, che in occasione di un controllo di p.g. l’imputato è stato sorpreso alle ore 11.00 del 9.8.2007 fuori dalla sua abitazione ad una trentina di metri dal ‘recinto’ della stessa, fermo sulla pubblica strada a parlare con un vicino di casa. Entrambe le sentenze di merito valutano attendibile l’assunto del F. , secondo cui egli si sarebbe spostato di poco dalla sua abitazione solo per fornire indicazioni ad una suora, che gliene faceva richiesta, sulla strada per raggiungere (OMISSIS) , subito dopo accingendosi a rientrare a casa e scambiando qualche parola con il vicino M..T. (come da costui confermato in giudizio).

Mentre la sentenza di primo grado, pur considerando credibile l’assunto dell’imputato, lo reputa inidoneo a scriminarne la condotta elusiva della misura cautelare domestica, la Corte di Appello ritiene il contegno del F. non adeguatamente sorretto dall’elemento soggettivo (dolo) del contestato reato. Ciò in ragione del ‘limitatissimo scostamento temporale e spaziale rispetto alle prescrizioni imposte’ che avrebbe scandito tale contegno, in guisa da far sorgere il dubbio che l’imputato abbia davvero inteso sottrarsi, in modo consapevole e intenzionale, alla misura cautelare e ai controlli, così ‘spezzando il proprio vincolo psicologico con lo stato di detenuto’.

4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di L’Aquila, deducendo unitario vizio di erronea applicazione dell’art. 385 c.p. e di contraddittorietà della motivazione.

Osserva il ricorrente P.G. che impropriamente la Corte di Appello ha supposto la carenza di prova dell’elemento soggettivo del reato di evasione dagli arresti domiciliari, reato punito a titolo di dolo generico e non specifico, dando rilievo ad elementi estrinseci alla semplice concreta condotta dell’imputato, allontanatosi dalla sua dimora in un contesto di accertata insussistenza di concrete cause esimenti (come, al pari del giudice di primo grado, riconoscono gli stessi giudici di appello). Elementi che disattendono il costante indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua i motivi determinanti l’elusione, anche limitata, della misura cautelare domestica non possono assumere rilievo al fine di escludere la consapevolezza della violazione delle modalità esecutive della misura.

5. Il ricorso del Procuratore Generale abruzzese è assistito da fondamento.

La motivazione della sentenza della Corte di Appello è effettivamente incentrata su argomenti e valutazioni giuridiche che mistificano gli elementi integrativi della fattispecie criminosa ascritta all’imputato A..F. .

5.1. Per un verso, infatti, i giudici di appello attribuiscono al dolo del reato una connotazione ulteriore (un quid pluris) rappresentata dalla peculiare volontà di sottrarsi alla esecuzione della misura ed ai relativi periodici controlli dell’autorità. Ciò che, in definitiva, conferisce all’elemento soggettivo del reato una scansione di specificità del dolo, che è del tutto estranea alla fattispecie, per la cui realizzazione è necessario e sufficiente che il soggetto agente si allontani coscientemente dallo stretto ambito spaziale dell’abitazione, propria o di terzi, designata come sede della misura cautelare domiciliare. Per altro verso i giudici di appello sembrano evocare, sul piano ontologico del reato, un evento ulteriore (un potenziale evento di danno) integrato dalla effettiva compromissione dell’opera di vigilanza dell’autorità sul rigoroso rispetto della misura domestica, di guisa che – per trarre le logiche conseguenze di un siffatto ragionamento-dovrebbe inferirsi l’insussistenza del reato ogni qual volta non risultino vulnerate o ritardate la possibilità e l’immediatezza dei controlli di p.g. per effetto della rapida individuazione o reperibilità del soggetto sottoposto a cautela domestica.

5.2. La premessa del condivisibile giudizio censorio espresso dal ricorrente P.G. sulla decisione non può che essere costituita dall’oggettivo dato per cui la misura cautelare degli arresti domiciliari prevista dall’art. 284 c.p. è una misura coercitiva custodiale equiparata a tutti gli effetti alla custodia in carcere (basti pensare agli effetti relativi ai termini di durata massima o di fase della misura), che – in ragione di meno stringenti esigenze socialpreventive o probatorie (artt. 274, 275 c.p.p.) – l’indagato o imputato è ammesso a sopportare in luogo diverso dal carcere, cioè presso la propria abitazione o altre equipollenti strutture domiciliari o assistenziali. Sicché i limiti, di natura spaziale, motoria e relazionale, imposti allo status libertatis del soggetto indagato o imputato (o condannato, in caso di detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 8 ord. penit.) con una misura custodiale carceraria sono interamente riprodotti nella custodia cautelare domiciliare. È da tale qualificazione e collocazione sistematica della misura che traggono origine i limiti e i caratteri che, per i fini previsti dal reato di evasione di cui all’art. 385 co. 3 c.p., sono stati oggetto degli stabili indirizzi ermeneutici di questa Corte regolatrice in tema di definizione della nozione di abitazione o domicilio nonché di latitudine dell’elemento soggettivo del reato.

5.3. La fattispecie criminosa dell’evasione ex art. 385 co. 3 c.p. è integrata da un reato proprio a forma libera, nel senso che il bene giuridico protetto, cioè l’esigenza dell’amministrazione della giustizia di assicurare il costante rispetto dei provvedimenti giudiziari limitativi della libertà personale, realizzati con gli strumenti della custodia inframurale, può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva e quali che possano essere i motivi che (fatta salva l’esigenza di effettivi e rigorosamente dimostrati stati di necessità o di altri eccezionali eventi impedienti) inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale ed a sottrarsi alla stessa. Di tal che non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, né la durata maggiore o minore del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza maggiore o minore dalla abitazione eletta a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato (cfr. Cass. Sez. 6, 27.4.1998 n. 6394, Bemi, rv. 210912).

5.4. Erroneamente la Corte di Appello di L’Aquila introduce nell’elemento materiale del reato un connotato additivo, quale quello rappresentato dall’avere la condotta dell’agente dato luogo ad una concreta elusione o ad una più difficoltosa opera di controllo dell’osservanza della misura da parte degli organi di p.g. preposti alla vigilanza. Si tratta, infatti, di dati non additivi o ulteriori, ma di caratteri coessenziali al reato che si coniugano in rapporto di diretta immanenza alla condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, costituendone la struttura tipica, che sul piano normativo è realizzata – come detto – da qualsiasi forma di sottrazione o elusione rispetto alla misura domestica ed al suo stretto ambito spaziale di rigorosa interpretazione, senza necessità alcuna di ulteriori evenienze fattuali (controlli di p.g. per ‘localizzare’ il soggetto in regime cautelare risultati più o meno laboriosi). La materialità del reato è offerta, in termini di attuazione della fattispecie, dal semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede degli arresti domiciliari, pur se le motivazioni dell’agire dell’imputato non si traducano nella decisione di sottrarsi in via definitiva (rendendosi latitante) alla misura domestica, come nel caso in cui – ad esempio – l’agente abbia voluto allontanarsi solo in via temporanea dal domicilio custodiale e con il proposito di ritornarvi (Cass. Sez. 6,22.2.1999 n. 3948, Fiore, rv. 213887).

5.5. Parimenti erronee vanno ritenute, come puntualmente deduce il ricorrente P.G., le attribuzioni con le quali la Corte territoriale qualifica l’elemento soggettivo reato sino a configurarlo, in buona sostanza e in modo erroneo, come dolo specifico, laddove reputa necessaria – ai fini della colpevolezza dell’evaso domiciliare – la prova della sua particolare volontà di sottrarsi alla misura cautelare domestica. Il reato punito dall’art. 385 co. 3 c.p. è e rimane caratterizzato da dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente che la condotta di uscita (id est evasione) dell’imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare. Di qui l’ovvia conseguenza che il fatto di allontanarsi dal domicilio o abitazione giammai può essere equiparato ad una mera violazione delle prescrizioni attinenti agli obblighi imposti con la misura domestica (art. 276 c.p.p.) con effetti escludenti il reato di evasione, dal momento che la permanenza del soggetto nello stretto ambito del suo domicilio (abitazione) rappresenta per definizione l’obbligo essenziale del sottoposto alla misura domestica e non una semplice imposizione ad esso inerente (Cass. Sez. 7, 3.2.2011 n. 8604, Bartone, rv. 249649).

4.5. L’errore prospettico, in tema di ricostruzione della tipicità normativa della fattispecie criminosa contestata al F. è, dunque, palese. Affatto lacunosi ed inesatti si delineano sia l’accertamento della materialità del reato di evasione contestato ad A..F. , sia in particolare la complementare e inscuidibile analisi dell’elemento soggettivo del reato (dolo generico) per quel che attiene alla verifica delle circostanze e delle modalità della condotta del giudicabile evidenzianti o meno una sua cosciente volontà di uscire senza ragione e senza autorizzazione dalla sua abitazione.

Per l’effetto l’impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio con riferimento agli elementi costitutivi, materiale e soggettivo, del reato contestato all’imputato, alla Corte di Appello di Perugia, che – per i fini di cui agli artt. 627 co. 3 cpp e 173 co. 2 disp. att c.p.p. – si uniformerà alle indicazioni ermeneutiche e metodologiche dianzi illustrate ed ai criteri valutativi postulati dalle decisioni di legittimità sopra richiamate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

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