Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 24 luglio 2015, n. 32594
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 1 aprile 2014 la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 15 dicembre 2008, ha assolto N.V. , Carabiniere in servizio presso la Tenenza di X, dal reato ex art. 326 c.p. di cui al capo sub D) perché il fatto non sussiste, e, riqualificati i fatti di concussione di cui ai capi sub A) ed F) ai sensi dell’art. 319-quater c.p., ha ridotto la pena inflitta dal primo Giudice ad anni tre e mesi cinque di reclusione, dichiarando l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e confermando nel resto la decisione impugnata, che lo condannava altresì per il reato di cui al capo sub C) [ex art. 328, comma 1, c.p.].
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d’appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Inosservanza di norme processuali (artt. 546, lett. e), 125, comma 3, c.p.p.) e vizi motivazionali – per contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento delle prove – in relazione alla pronuncia di condanna per il reato ex art. 319-quater c.p. di cui al capo sub A), avendo la Corte d’appello erroneamente accordato piena credibilità alle dichiarazioni rese dalla parte offesa S.B., che non solo ha preteso dal N. la riduzione delle sanzioni benché fosse a conoscenza della irregolarità della propria posizione, anche assicurativa, ma è stato altresì smentito dalle risultanze processuali sia riguardo alla pretesa falsità dei verbali di dissequestro del mezzo, sia riguardo al fatto di aver sostenuto che il N. lo aveva seguito presso l’officina dello Sc. (ove sarebbe avvenuta la dazione illecita) per mettergli pressione, laddove egli si trovava in loco per la revisione obbligatoria della propria autovettura. La Corte d’appello, inoltre, non ha motivato circa la necessaria connessione tra la richiesta di denaro e l’abuso delle qualità e/o dei poteri del pubblico ufficiale.
2.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla pronuncia di condanna per il reato ex art. 319-quater c.p. di cui al capo sub F), per avere la Corte d’appello rinvenuto l’abuso richiesto dalla norma al di fuori della condotta relativa all’originaria consegna del titolo da parte del B. allo St. , ravvisandola esclusivamente in pressioni successive, secondo quanto contestato nel capo sub F).
Si lamenta, al riguardo, che la Corte distrettuale ha fatto riferimento a circostanze che, da un lato, non integrano gli estremi dell’abuso induttivo, dall’altro lato sono relative a vicende enucleate nei diversi capi d’imputazione sub D) ed E), per le quali v’è stata una definitiva assoluzione. È stata erroneamente valutata, inoltre, la testimonianza della G., mentre dagli atti non risulta che l’imputato, nel corso di ogni contatto avvenuto con il B., abbia riferito altro se non che a fronte della mancata contribuzione per l’affitto e le altre spese, lo St. si sarebbe riservato di non prestarsi più all’ospitalità concordata.
Si deduce, ancora, l’irrilevanza della circostanza secondo la quale il N. si sarebbe informato sull’esito della pratica, essendo comunque indimostrato il fatto che egli potesse concorrere a determinarne l’esito, ancorché tale assunto sia stato valorizzato nella decisione impugnata. Parimenti irrilevante, poi, deve ritenersi l’assunto secondo cui, in epoca successiva alla dazione del titolo allo St., il N. avesse speso o meno la propria qualifica in occasione di un colloquio con il datore di lavoro del B. , ossia con l’imprenditore Z. (le cui dichiarazioni, peraltro, diversamente da quanto affermato in sentenza, sono nel senso che il N. non ebbe a spendere verso di lui alcuna qualifica, e che la disponibilità mostrata per il dipendente non era comunque dipesa in alcun modo da quella, come pure l’eventuale permesso cui il dipendente aveva comunque diritto).
Né, infine, si è data risposta alla censura dalla difesa mossa circa il fatto che la contribuzione richiesta al B. per l’ospitalità e la dichiarazione corrispondente non fossero non dovute: in relazione a tale profilo, dunque, la Corte non ha spiegato il motivo per cui ha ritenuto integrato un non dovuto vantaggio economico.
2.3. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla pronuncia di condanna per il reato di cui al capo sub C), deducendosi il mancato riconoscimento della questione relativa alla riconducibilità dell’ipotesi concreta nell’alveo delle categorie dell’atto omesso, che nel caso in esame appartiene al genus delle contravvenzioni amministrative stradali.
2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione al secondo motivo di gravame, concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle invocate attenuanti dell’art. 323-bis c.p. (avuto riguardo alla ridotta intensità del dolo ed alla non particolare gravità delle modalità induttive o di estrinsecazione dell’abuso, anche in considerazione della complessiva modestia economica del fatto, peraltro limitato a due soli episodi) e dell’art. 62, n. 4, c.p. (trattandosi di un titolo di importo comunque modesto, relativo ad un conto corrente estinto ben prima della sua dazione allo St., per una legittima causale di condivisione delle spese domestiche).
Considerato in diritto
- Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni appresso indicate, mentre lo stesso deve accogliersi esclusivamente in relazione al terzo motivo di doglianza, nei limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
- Per quel che attiene alle prime due censure, entrambe al limite dell’inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione dei profili di merito della regiudicanda, come tale incompatibile con l’odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d’appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l’iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, v. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, l’adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell’impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell’art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate. - Invero, sulla base delle inequivoche risultanze offerte dal materiale probatorio compiutamente illustrato in motivazione, i Giudici di merito hanno puntualmente ricostruito l’intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda e hanno individuato per ciascuno dei fatti contestati nei capi sub A) ed F) i correlativi elementi di riscontro, evidenziando segnatamente: a) per quel che attiene al reato di cui al capo sub A), il fatto che l’imputato, militare in servizio presso la tenenza dei Carabinieri di Vignola, presentatosi presso l’officina Sc., ove si trovava il cittadino indiano S.B. titolare di un’azienda agricola cui aveva già contestato nella prima mattinata del 14 luglio 2006 la violazione di norme sulla circolazione stradale con sequestro amministrativo di un mezzo da rimorchio, temporaneamente custodito presso la su indicata officina – lo indusse a consegnargli la somma di Euro 200,00, prospettandogli l’opportunità di evitare in tal modo futuri controlli da parte delle forze dell’ordine qualora fosse transitato nel territorio di Vignola ed intimandogli, altresì, di non rivelare ad alcuno quanto accaduto; b) che tale richiesta era stata già esplicitata, a gesti, negli uffici della Tenenza al momento della compilazione dei verbali relativi alle contestazioni delle infrazioni stradali; c) che le dichiarazioni rese dalla persona offesa – congruamente ritenute, sotto ogni profilo, attendibili per le ragioni esaustivamente illustrate dall’impugnata decisione a confutazione delle relative obiezioni difensive (v. pagg. 9-11) – sono state altresì specificamente confermate ab externo, in relazione alle diverse fasi in cui si è dispiegata l’intera vicenda, dalle deposizioni testimoniali rese, in particolare, dal carabiniere E.A., da Sc.Al. e dal Maresciallo G., comandante della Stazione dei Carabinieri di X, cui il S. , visibilmente impaurito, si era rivolto, pur senza formalizzare inizialmente la denuncia per timore di non essere creduto e di subire possibili ritorsioni; d) che la persona offesa in effetti decise di interrompere unilateralmente la fornitura di legname in favore di una società che gli garantiva consistenti e ben remunerati ordinativi di merce; e) per quel che attiene al reato di cui al capo sub F), il fatto che l’imputato, in concorso con St.Gi., indusse il cittadino extracomunitario B.M., regolarmente soggiornante nel territorio nazionale e in attesa di un rinnovo del permesso di soggiorno di cui era già titolare, a pagare una somma di denaro al primo in cambio del rilascio di una dichiarazione di ospitalità, solo formale, idonea a legittimarne la presenza in territorio italiano sino all’eventuale espresso diniego da parte della P.A., prospettandogli, in caso contrario, la revoca di quella dichiarazione, con la comunicazione alla Questura e la conseguente attivazione della procedura di espulsione (prospettazione alla quale effettivamente era stato dato corso, una volta emerso che l’assegno di Euro 700,00 con cui il B. aveva pagato lo St. era scoperto); f) che fu lo stesso N. a rivolgersi allo St. per chiedergli di rendere la dichiarazione di ospitalità al fine di guadagnare la su indicata somma di denaro; g) che il contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti menzionate, gli sms inviati dall’utenza cellulare del N. ai vari soggetti coinvolti nella vicenda, la testimonianza del datore di lavoro del B., Z.F., e la documentazione sequestrata (pratiche relative al rilascio ed al rinnovo di permessi di soggiorno ed alla regolarizzazione della posizione di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale) all’esito della perquisizione effettuata presso un’agenzia di pratiche amministrative – di fatto gestita dall’imputato – di cui era titolare la convivente del N., Bi.Gi., hanno offerto ampia conferma del fatto enucleato nel relativo tema d’accusa, smentendo radicalmente le giustificazioni dall’imputato addotte a suo discarico.
- Muovendo dal complesso di tali risultanze istruttorie, la Corte distrettuale ha ampiamente esaminato e puntualmente disatteso le censure difensive mosse in ordine alle modalità di ricostruzione dei fatti ed ai rapporti intercorsi tra le parti, coerentemente sussumendo le condotte delittuose in esame nel nuovo schema normativo della fattispecie incriminatrice tipizzata dall’art. 319-quater c.p..
In tal senso, infatti, la Corte ha valorizzato il contesto ed il tenore delle affermazioni con cui la richiesta venne avanzata dal N., escludendo nel suo comportamento ogni ipotesi di costrizione sul rilievo che l’accettazione della pretesa da parte del S. avvenne soppesando razionalmente il tipo di decisione che per lui poteva rivelarsi più conveniente sotto il profilo economico, valutando cioè il vantaggio che implicitamente poteva derivargli dalla futura omissione di controlli stradali particolarmente zelanti e ripetuti, che senz’altro gli avrebbero creato problemi nelle attività di consegna in favore di uno dei suoi migliori clienti.
Analoghe considerazioni sono state espresse riguardo al reato di cui al capo sub F), avendo la Corte di merito osservato come proprio sulla spendita della qualifica di Carabiniere e sulla credibilità derivante dalla appartenenza del N. alle Forze dell’Ordine si fondasse il comportamento da lui tenuto con effetto condizionante sul versamento della somma richiesta al B. (da lui contattato per ottenere il pagamento del titolo insoluto, con l’avvertenza che, diversamente, la dichiarazione di ospitalità sarebbe stata revocata con le intuibili conseguenze negative ai fini della sua permanenza in Italia) e sull’atteggiamento tenuto dal datore di lavoro del B. (pronto a concedere un permesso di lavoro al suo dipendente per potersi recare in Prefettura, dopo che il N. aveva chiesto di parlargli ventilando l’esistenza di problematiche inerenti la regolarità dei relativi documenti di soggiorno), oltre che nelle forme e modalità di coinvolgimento dello stesso St. , che proprio per la capacità del N. di garantire il buon esito della pratica ritenne di poter concludere l’affare in tal modo prospettatogli, guadagnando la su indicata somma di denaro.
Del tutto correttamente, peraltro, è stata dalla Corte distrettuale ritenuta irrilevante la circostanza che il titolo di credito fosse rimasto insoluto, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, la promessa della dazione di una somma di denaro o di altra utilità per effetto dell’attività induttiva del pubblico funzionario (Sez. 6, n. 2142 del 26/09/2007, dep. 15/01/2008, Rv. 238836; Sez. 6, n. 31689 del 05/06/2007, dep. 02/08/2007, Rv. 236828), a nulla rilevando l’effettiva intenzione di adempierla da parte del soggetto privato o le sue eventuali riserve mentali.
Le condotte poste in essere dall’imputato, dunque, si sono estrinsecate, come puntualmente rilevato nella motivazione dell’impugnata decisione, attraverso ripetute richieste, che pur non integrando un abuso costrittivo (il S., infatti, avrebbe potuto raggiungere il suo cliente seguendo un altro percorso stradale, mentre il B. ben avrebbe potuto chiedere ospitalità ad altre persone), hanno avuto piena efficacia causale nella determinazione del privato ad eseguire o promettere la dazione di una somma di danaro.
Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come l’impugnata sentenza abbia fatto buon governo dei principii stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258470; v., inoltre, Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, dep. 13/11/2014, Rv. 261008; Sez. 6, n. 39089 del 21/05/2014, dep. 24/09/2014, Rv. 260794), secondo cui il delitto di concussione ex art. 317 cod. pen., nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319-quater cod. pen., introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. - Manifestamente infondata deve ritenersi, inoltre, la quarta doglianza, ove si consideri che la Corte ha congruamente spiegato le ragioni dell’esclusione dell’invocata attenuante di cui all’art. 323-ò/s c.p. sul rilievo della gravità delle note modali della condotta delittuosa, che peraltro ha coinvolto in un caso anche un terzo, con forme ritenute gravemente lesive dell’interesse pretto dalla norma incriminatrice.
In tal guisa, pertanto, la Corte distrettuale si è pienamente uniformata all’insegnamento dettato da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, dep. 31/03/2014, Rv. 259501), secondo cui la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre solo quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine all’ulteriore, su indicato, profilo di doglianza (v., supra, il par. 2.4.), avendo la Corte di merito motivatamente escluso la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell’”invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., sul rilievo dell’oggettiva entità, niente affatto esigua, delle somme di denaro oggetto dell’indebita richiesta, laddove la concessione del beneficio presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, dep. 09/06/2014, Rv. 260201), tenuto altresì conto degli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati alla persona offesa per effetto della condotta delittuosa complessivamente valutata (Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, dep. 19/02/2015, Rv. 263434). - Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, che investe la configurabilità del reato di cui al capo sub C), al ricorrente ascritto per avere omesso di compiere un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo, ossia di elevare una contravvenzione relativa all’omessa revisione di un’autovettura coinvolta in un sinistro stradale e di ritirare il documento di circolazione, così violando il disposto di cui all’art. 80 c.d.s..
Al riguardo, invero, deve ribadirsi la costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16567 del 26/02/2013, dep. 12/04/2013, Rv. 254860; v., inoltre, Sez. 6, 27 settembre 2012, dep. 31 ottobre 2012, n. 42501), secondo cui, in tema di omissione di atti di ufficio, per atto di ufficio che per ragione di giustizia deve essere compiuto senza ritardo si intende solo un ordine o un provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole, l’attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria.
La ragione di giustizia, pertanto, si esaurisce solo con l’emanazione del provvedimento di uno degli organi citati, non estendendosi, ovviamente, neanche agli atti che altri soggetti sono tenuti eventualmente ad adottare in esecuzione del provvedimento dato per ragione di giustizia (Sez. 6, n. 14599 del 25/01/2010, dep. 15/04/2010, Rv. 246655).
Nel caso di specie gli atti rifiutati (l’elevazione di contravvenzioni al codice della strada ed atti connessi) non rientrano affatto nelle categorie tassativamente individuate dal modello normativo della fattispecie incriminatrice in esame (atti di ufficio dovuti a ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.
Limitatamente al reato di cui all’art. 328 c.p. (capo sub C) s’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, dovendosi per l’effetto eliminare la relativa pena di un mese di reclusione [dalla Corte d’appello individuata a titolo di aumento per la continuazione con i su indicati reati sub A) ed F)], con la conseguente determinazione della pena complessiva, ai sensi degli artt. 620, comma 1, lett. l) e 621 c.p.p., in tre anni e quattro mesi di reclusione per i residui reati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste limitatamente al reato di cui all’art. 328 c.p. (capo C) e, per l’effetto, elimina la relativa pena di un mese di reclusione, così determinando la pena complessiva in tre anni e quattro mesi di reclusione per i residui reati. Rigetta nel resto il ricorso.
Leave a Reply