Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 22 aprile 2014, n. 17624
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 21/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 21/02/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Guglielmo Leo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnato il decreto in data 21/02/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha disposto, previa dichiarazione di inammissibilita’ della opposizione proposta dalle persona offesa (OMISSIS), l’archiviazione del procedimento instaurato nei confronti di (OMISSIS), relativamente ai delitti di cui agli articoli 368, 610 e 642 c.p..
L’inammissibilita’ dell’opposizione e’ stata dal Giudice ritenuta in ragione dell’asserita tardivita’ dell’atto, “presentato” il 12/02/2013 sebbene la persona offesa avesse ricevuto notifica della richiesta di archiviazione fin dal 18/01/2013.
2. Propone ricorso il Difensore della opponente, chiedendo sia riconosciuta la nullita’ dell’impugnato decreto per violazione di legge, in relazione all’articolo 409 c.p.p., comma 6.
Il ricorrente richiama cioe’ il principio per il quale la dichiarazione di inammissibilita’ della opposizione, o la mera omissione di ogni provvedimento in merito alla medesima, incidono sul diritto della persona offesa alla valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse alla domanda di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, e sono dunque sindacabili in punto di legittimita’. Con la conseguenza che, quando il provvedimento sia assunto de plano nonostante una opposizione ammissibile, allo stesso deve applicarsi la sanzione di nullita’ prevista dal comma 5 dell’articolo 127 c.p.p..
Nella specie – si sostiene – il Giudice per le indagini preliminari avrebbe considerato erroneamente tardiva l’opposizione. Questa dovrebbe giudicarsi infatti quale forma di impugnazione, e per essa dovrebbe quindi valere la regola enunciata all’articolo 583 c.p.p., comma 2, secondo cui l’atto si considera presentato nella data di spedizione mediante il servizio postale. La ricorrente ha documentato che, in effetti, la dichiarazione di opposizione nell’interesse della (OMISSIS) era stata spedita per il mezzo della posta entro il decimo giorno da quello della notifica della richiesta formulata dal Pubblico ministero.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso sia per adesione alla tesi prospettata dalla ricorrente, sia, e comunque, in base al principio per il quale, quand’anche tardiva, l’opposizione deve essere presa in considerazione dal giudice dell’archiviazione, se perviene alla sua attenzione prima che il provvedimento sulla richiesta di archiviazione sia stato deliberato.
L’inammissibilita’ dell’opposizione e’ stata dal Giudice ritenuta in ragione dell’asserita tardivita’ dell’atto, “presentato” il 12/02/2013 sebbene la persona offesa avesse ricevuto notifica della richiesta di archiviazione fin dal 18/01/2013.
2. Propone ricorso il Difensore della opponente, chiedendo sia riconosciuta la nullita’ dell’impugnato decreto per violazione di legge, in relazione all’articolo 409 c.p.p., comma 6.
Il ricorrente richiama cioe’ il principio per il quale la dichiarazione di inammissibilita’ della opposizione, o la mera omissione di ogni provvedimento in merito alla medesima, incidono sul diritto della persona offesa alla valutazione nel contraddittorio tra le parti delle censure mosse alla domanda di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, e sono dunque sindacabili in punto di legittimita’. Con la conseguenza che, quando il provvedimento sia assunto de plano nonostante una opposizione ammissibile, allo stesso deve applicarsi la sanzione di nullita’ prevista dal comma 5 dell’articolo 127 c.p.p..
Nella specie – si sostiene – il Giudice per le indagini preliminari avrebbe considerato erroneamente tardiva l’opposizione. Questa dovrebbe giudicarsi infatti quale forma di impugnazione, e per essa dovrebbe quindi valere la regola enunciata all’articolo 583 c.p.p., comma 2, secondo cui l’atto si considera presentato nella data di spedizione mediante il servizio postale. La ricorrente ha documentato che, in effetti, la dichiarazione di opposizione nell’interesse della (OMISSIS) era stata spedita per il mezzo della posta entro il decimo giorno da quello della notifica della richiesta formulata dal Pubblico ministero.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso sia per adesione alla tesi prospettata dalla ricorrente, sia, e comunque, in base al principio per il quale, quand’anche tardiva, l’opposizione deve essere presa in considerazione dal giudice dell’archiviazione, se perviene alla sua attenzione prima che il provvedimento sulla richiesta di archiviazione sia stato deliberato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto, per l’essenziale ragione che l’opposizione avrebbe dovuto essere presa in considerazione (salva poi una eventuale dichiarazione di inammissibilita’ per difetto dei requisiti legittimanti di cui all’articolo 410 c.p.p.) anche se fosse stata effettivamente tardiva.
Il principio e’ ormai comunemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che rileva come l’osservanza del termine di dieci giorni non sia prescritta dalla legge a pena di inammissibilita’, salva naturalmente la possibilita’ per il Giudice di provvedere legittimamente dopo l’inutile sua scadenza (Sez. 2, Sentenza n. 33882 del 16/06/2010, rv. 248120; Sez. 5, Sentenza n. 19073 del 31/03/2010, rv. 247511; Sez. 1, Sentenza n. 31605 del 13/07/2009, rv. 244323; Sez. 2, Sentenza n. 35169 del 03/07/2008, rv. 241117; Sez. 5, Sentenza n. 18440 del 03/04/2007, rv. 236922; Sez. 2, Sentenza n. 15888 del 16/03/2006, rv. 234243).
Nel caso di specie il principio e’ stato sicuramente violato, visto che lo stesso provvedimento impugnato rende conto di come il Giudice avesse preso cognizione dell’opposizione prima di deliberare.
Resta solo da aggiungere, poiche’ attiene ad un presupposto della decisione assunta, che il Collegio considera correttamente presentata per mezzo della posta, a prescindere dalla tempestivita’, la dichiarazione di opposizione.
La possibilita’ del ricorso al servizio postale prescinde dalla classificazione dell’opposizione quale mezzo impugnatorio, che in effetti e’ discussa. Questa Corte ha gia’ rilevato in altre occasioni, infatti, come il comma 3 dell’articolo 408 c.p.p., preveda la possibilita’ di presentare opposizione senza stabilire in proposito alcuna formalita’, e senza indicare luogo ed ufficio di presentazione dell’atto. L’introduzione di formalita’ non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di inammissibilita’, implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest’ultima della possibilita’ di ricorso ad un mezzo ampiamente utilizzato dall’amministrazione giudiziaria, ed introducendo difficolta’ logistiche e necessita’ di spesa non giustificate ne’ da una prescrizione esplicita del legislatore, ne’ da un contrapposto interesse, ferma restando la necessita’ che risulti certa l’identita’ del mittente (Sez. 2, Sentenza n. 28148 del 13/01/2004, n. 229697.
Il principio e’ ormai comunemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che rileva come l’osservanza del termine di dieci giorni non sia prescritta dalla legge a pena di inammissibilita’, salva naturalmente la possibilita’ per il Giudice di provvedere legittimamente dopo l’inutile sua scadenza (Sez. 2, Sentenza n. 33882 del 16/06/2010, rv. 248120; Sez. 5, Sentenza n. 19073 del 31/03/2010, rv. 247511; Sez. 1, Sentenza n. 31605 del 13/07/2009, rv. 244323; Sez. 2, Sentenza n. 35169 del 03/07/2008, rv. 241117; Sez. 5, Sentenza n. 18440 del 03/04/2007, rv. 236922; Sez. 2, Sentenza n. 15888 del 16/03/2006, rv. 234243).
Nel caso di specie il principio e’ stato sicuramente violato, visto che lo stesso provvedimento impugnato rende conto di come il Giudice avesse preso cognizione dell’opposizione prima di deliberare.
Resta solo da aggiungere, poiche’ attiene ad un presupposto della decisione assunta, che il Collegio considera correttamente presentata per mezzo della posta, a prescindere dalla tempestivita’, la dichiarazione di opposizione.
La possibilita’ del ricorso al servizio postale prescinde dalla classificazione dell’opposizione quale mezzo impugnatorio, che in effetti e’ discussa. Questa Corte ha gia’ rilevato in altre occasioni, infatti, come il comma 3 dell’articolo 408 c.p.p., preveda la possibilita’ di presentare opposizione senza stabilire in proposito alcuna formalita’, e senza indicare luogo ed ufficio di presentazione dell’atto. L’introduzione di formalita’ non prescritte dalla legge, e comunque non presidiate dalla sanzione di inammissibilita’, implicherebbe una indebita restrizione del diritto della persona offesa, privando quest’ultima della possibilita’ di ricorso ad un mezzo ampiamente utilizzato dall’amministrazione giudiziaria, ed introducendo difficolta’ logistiche e necessita’ di spesa non giustificate ne’ da una prescrizione esplicita del legislatore, ne’ da un contrapposto interesse, ferma restando la necessita’ che risulti certa l’identita’ del mittente (Sez. 2, Sentenza n. 28148 del 13/01/2004, n. 229697.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per l’ulteriore corso.
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