Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 gennaio 2014 n. 2659 [1]
Il provvedimento è viziato da abnormità non risultando inquadrabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza dl una domanda cautelare proveniente dall’unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell’ambito di applicazione dell’originario vincolo cautelare reale in relazione ad oggetti del tutto diversi da quelli indicati nell’iniziale titolo esecutivo, e a soggetti del tutto estranei alla commissione degli illeciti fonte della loro responsabilità amministrativa ex artt. 19 e 53 del Dlgs 231/2001. L’esecuzione di quel vincolo è stata in tal modo reiterata, senza individuare le ragioni poste alla base della correlativa imputazione di responsabilità degli enti e senza illustrare i motivi per cui i beni individuati come oggetto del sequestro dovessero considerarsi profitto del reato al fini sopra indicati.
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