Le massime
1. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all’art. 570 c.p., comma 1 riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull’esercente la potestà, che vengono meno con l’acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell’obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2.
2. La condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie presa in considerazione dal primo comma dell’art. 570 cod. pen. non è punita di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti alla potestà genitoriale, alla tutela legale e alla qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli assume rilievo penale soltanto se si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di genitore.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. VI PENALE
SENTENZA 2 aprile 2012, n.12306
RITENUTO IN FATTO
1. C.G. propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli il 19 maggio 2010, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto integrato il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1, ha ridotto la sanzione alla pena di Euro 600 di multa, confermando nel resto la pronuncia di condanna.
Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione assumendo l’assoluta illeggibilità della sentenza, redatta a mano, con modalità che la rendono incomprensibile.
2. Con il secondo motivo si eccepiscono analoghi vizi in relazione alla decisione di esclusione di applicazione di cause di improcedibilità e di mancata assoluzione nel merito, anche ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. In argomento il ricorso riproduce parte del testo della sentenza, nella quale il giudice esplicita di dover escludere, per intervenuta prescrizione, la sussistenza del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 con riferimento all’omissione di contribuzione consumata prima del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, ritenendo che la richiamata condotta omissiva integri la fattispecie di cui al comma 1 della norma incriminatrice, pur contestata nel capo di imputazione, per la parte relativa ai fatti commessi dopo il compimento della maggiore età.
Si ritiene invece che tale constatazione avrebbe dovuto imporre l’accertamento estinzione del reato per prescrizione o di improcedibilità dell’azione per tardività della querela, anche in forza della differente qualificazione giuridica dei fatti ritenuta dal giudice di secondo grado rispetto a quelli contestati.
Esclusa la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 si osserva che la vicenda processuale aveva tratto origine dalla querela proposta dal figlio naturale dell’imputato e dalla madre di questi al compimento del trentesimo anno del primo, fondata sulla mancata prestazione di contribuzione in danaro per tutto il periodo della minore età del ragazzo e dell’assoluto disinteressamento nei confronti dello stesso negli ultimi tredici anni.
Alla luce di tali elementi di fatto si contesta la sussistenza del reato, ritenendo che la condotta contraria all’ordine alla morale delle famiglie assume giuridico rilievo solo quando incide sulla vita e la formazione dei figli minori, elemento di fatto non ricorrente nel caso concreto.
3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla decisione di non concedere le attenuanti generiche e nel mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Esclusa la nullità della sentenza per illeggibilità, eccezione la cui infondatezza emerge chiaramente dal secondo motivo di ricorso ove il ricorrente ripropone testualmente quanto dedotto in sentenza, con ciò stesso dimostrando la perfetta comprensibilità dell’atto, deve invece accogliersi il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza del reato ritenuto.
2. Nella motivazione della sentenza impugnata si circoscrive espressamente la responsabilità dell’odierno ricorrente all’imputazione di cui all’art. 570 c.p., comma 1 escludendo la tempestività della querela per il reato di cui al comma 2, n. 2 della disposizione richiamata, ritenendo di poter sussumere nella violazione dell’obbligo morale sanzionato dalla disposizione di cui al comma 1 anche la condotta inadempiente al pagamento dei mezzi di sussistenza in favore del figlio maggiorenne.
Ritiene questa Corte di non poter condividere l’assunto in diritto, in ragione dell’autonomia delle fattispecie contestate nei diversi commi della norma incriminatrice (sul punto Sez. 6, Sentenza n. 2681 del 11/02/1998, dep. 02/03/1998, imp. Mingione, Rv.210371), che riguardano, nel comma 1 la violazione dei doveri morali di assistenza derivanti dagli obblighi che incombono sul coniuge ed esercente la potestà, e nel comma 2, n. 2 la violazione degli obblighi di contribuzione all’assistenza materiale, che costituisce reato ove produca mancanza dei mezzi di sussistenza.
Nella specie, singolarmente, il giudice di merito ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 in ragione della tardività della querela, che risulta proposta oltre il raggiungimento della maggiore età, ritenendo integrato il reato di cui al comma 1 della disposizione richiamata, pur essendo stata formulata richiesta di punizione nello stesso termine, nel presupposto che l’obbligo di cui al comma 1 permanga anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio.
In contrario deve osservarsi che gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all’art. 570 c.p., comma 1 riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull’esercente la potestà (Sez. 6, Sentenza n. 26037 del 25/03/2004, dep. 09/06/2004, imp. Gonzato, Rv. 229779), che vengono meno con l’acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell’obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi.
Il riferimento testuale al mancato esercizio della potestà genitoriale contenuto nella disposizione incriminatrice, oltre che la specifica disposizione dettata dal comma 2 n. 2 con riferimento agli obblighi economici, che costituisce un autonomo titolo di reato (Cass. sez. 6, sentenza n. 3881 del 20/10/2011, dep. 31/01/2012, imp. D’A, Rv. 251559), esclude che possa ritenersi in questa sede, sulla base dell’accertato omesso pagamento, il diverso reato contestato dal primo giudice, ed espressamente qualificato come circoscritto all’art. 570 c.p., comma 1 dal giudice d’appello, dovendo limitarsi la cognizione di questa Corte alla valutazione di sussistenza dell’unico reato il quale è intervenuta condanna.
Sulla base di tale situazione di fatto, in diritto non può ravvisarsi la sussistenza del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 1 in quanto il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio del ricorrente in epoca notevolmente antecedente alla proposizione della querela impone di escludere per il periodo temporale oggetto del giudizio, la violazione dei doveri incombenti sul genitore esercente la potestà, limitata temporalmente alla fase della minore età del figlio, come chiaramente si ricava dall’esame dell’art. 316 c.c., e segg. ove si chiariscono i contenuti della potestà genitoriale, che significativamente nella stesura originaria, coeva alla formulazione della disposizione incriminatrice in esame, collegavano l’esercizio di tale potestà alla presenza di genitore e figlio sotto lo stesso tetto, tanto da prevedere la sostituzione dell’esercente in caso di lontananza del padre, così riecheggiando la fattispecie dell’abbandono della casa coniugale nella formulazione della correlativa disposizione penale.
Le norme richiamate individuano gli obblighi attinenti alla potestà dei genitori, facendo riferimento al diritto – dovere di cura, istruzione ed educazione, e di intervento sulle scelte riguardanti il minore, attinenti all’educazione, cura e sviluppo della sua personalità, connessi alla potestà genitoriale e correlati all’incapacità giuridica del soggetto beneficiario, ed a cui risulta, con il richiamo letterale, riferirsi l’art. 570 c.p., comma 1.
L’autonomia delle fattispecie previste dall’art. 570 c.p., risulta ulteriormente accertata della giurisprudenza, con specifico riferimento al diverso ambito di azione delle due distinte previsioni ove univocamente si ritiene che, nell’ipotesi di decadenza dalla patria potestà, cessino le possibilità di ingerenza del genitore nelle scelte del figlio, non le sue obbligazioni patrimoniali di assistenza economica, sanzionate dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 (Sez. 6, Sentenza n. 16559 del 27/03/2007, dep.24/04/2007, imp. De Carlo, Rv. 236581).
L’insieme degli elementi, testuali ed interpretativi, ricavabili dall’esame della disposizione contestata, in uno con il divieto di interpretazione analogica della disposizione penale, tanto più nei caso di specie ove una disposizione specifica per sanzionare l’inadempimento vi sia, ma ne sia stata esclusa l’applicazione nel giudizio di merito, impone di pervenire all’assoluzione del ricorrente dal reato contestato, in quanto attinente alla fattispecie dell’omessa cura del minore, pacificamente non ricorrente nel concreto, ove l’istanza di punizione è stata proposta dall’interessato oltre il periodo in cui tale condotta assumeva rilevanza penale, individuabile nella fase della minore età del figlio.
2. Alla luce di tali considerazioni, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste, non integrando l’azione accertacela violazione contestata, ferma la doverosità della contribuzione civile ai bisogni del figlio, ove non autosufficiente, che dovrà farsi valere nell’opportuna sede civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
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