Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 15 gennaio 2014, n. 1682

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola – Presidente
Dott. LANZA L. – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il giorno (OMISSIS) e (OMISSIS), nato il giorno (OMISSIS);
avverso la sentenza di patteggiamento 28 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di Genova.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) e di annullamento con rinvio, limitatamente alla decisa confisca del denaro, per (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS), personalmente, e (OMISSIS), a mezzo del difensore, ricorrono avverso la sentenza di patteggiamento, 28 marzo 2013 del G.U.P. presso il Tribunale di Genova, che ha applicato la pena concordata, per i reati Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73 loro rispettivamente ascritti, disponendo la confisca della somma di denaro in sequestro (pari a euro 3.370) “in quanto profitto di reato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) con un unico motivo di impugnazione prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro, nella specie giustificata come “profitto del reato”.
2. Non ignora il Collegio che, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilita’ della confisca, per effetto della Legge n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’articolo 240 cod. pen., e non piu’ solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati.
In tale quadro ritiene peraltro la Corte, dissentendo dalle conclusioni delle parti – privata e pubblica – che la spiegazione del giudice sulla decisa confisca della somma di denaro disponibile (complessivi 3.370 Euro), non aliunde giustificata dall’imputato, bene sia stata fondata su di una ragionevole genesi illecita, in quanto “profitto” dei due delitti contestati Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73 e in nessun modo spiegata nella sua causale lecita, ne’ dal suo detentore, ne’ dalla difesa all’atto della richiesta di applicazione della pena.
La doglianza non supera quindi la soglia dell’ammissibilita’.
4. (OMISSIS), a sua volta, deduce con un unico motivo di ricorso nullita’ della sentenza per non essere stata valutata la posizione di esso ricorrente in punto di responsabilita’ e di sussistenza o meno di cause di non punibilita’ e qualificazione giuridica dei fatti.
L’impugnazione e’ palesemente inammissibile.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica, risultante dalla contestazione, poiche’ l’accusa, come giuridicamente formulata, non puo’ essere rimessa in discussione, in quanto l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullita’, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (cfr. ex plurimis: cass. pen. sez. 5, 21287/2010 Rv. 247539).
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese del processo e, ciascuno, alla somma che si ritiene equa di euro mille in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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