Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 novembre 2013 n. 45627[1]
Per la S.C. il termine di durata massima della custodia cautelare non può essere aumentato, sommandovi il residuo ‘recuperato’ nella fase dibattimentale da quelle precedenti. Ciò neppure nel caso di sospensione dei termini relativi alla fase di appello disposta ex art. 304 -co. 1, lett. c) bis- c.p.p. per il deposito della sentenza di primo grado ovvero per la complessità del procedimento.
Tale sospensione non incide, infatti, sulla determinazione del termine massimo di fase, atteso che in alcun caso la durata massima dei termini custodiali di fase può superare – a norma dell’art. 304 co. 6 c.p.p.- il doppio dei termini previsti dall’art. 303 co. 1-2-3 c.p.p., nel cui ambito, come detto, l’uso dell’avverbio ‘comunque’ attesta che nessuna sospensione può ulteriormente dilatare quel termine, anche quando ne sia stata disposta la sospensione. Con unica eccezione dettata dall’art. 304 co. 7 c.p.p. per le sospensioni di cui all’art. 304 co. 1, lett. b) – c.p.p., relative ai tempi in cui il dibattimento sia sospeso o rinviato per mancata presentazione, allontanamento o mancata partecipazione di uno o più difensori.
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