Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 settembre 2012 n. 34492[1]

Non può ritenersi lecito l’uso della violenza, fisica o psichica, distortamente finalizzata a scopi ritenuti educativi e ciò sia per il primato attribuito alla dignità della persona del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti. E sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, tolleranza, convivenza e solidarietà, utilizzando mezzi violenti e costrittivi che tali fini contraddicono.

Perciò, la “punizione” deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell’alunno e in ogni caso non può mia consistere in trattamenti lesivi dell’incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore.

 

Sorrento 10 settembre 2012.

Avv. Renato D’Isa

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