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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza del 24 aprile 2014, n. 9240

                                                                                                          REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12168/2012 proposto da:
EQUITALIA CENTRO SPA,
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore
– controricorrente –
e contro
P.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 80/10/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA del 2/02/2012, depositata il 16/02/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Equitalia Centro spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo – Pescara 80/10/12 del 16 febbraio 2012 che accoglieva l’appello del sig. P.L. avverso sentenza che aveva affermato la legittimità dlF iscrizione ipoteca per IRAP dell’anno 2004.
2. il contribuente non si è costituito in giudizio; l’Agenzia ha aderito al ricorso.
3. Il ricorso appare al relatore fondato.
Il giudice di merito ha accolto il ricorso accertando la (presunta) nullità della notifica dell’atto impositivo presupposto, in quanto il percipiente qualificato come “addetto alla casa” era identificato attraverso una firma illeggibile al cui fianco l’ufficiale postale aveva apposto il cognome ( D.F.). E secondo il giudice di merito l’assenza del nome renderebbe impossibile al contribuente la contestazione della validità della notifica.
Ritiene il relatore che simili asserzioni siano state fondatamente contrastate da Equitalia. In quanto il contribuente ben poteva fornire la prova dell’inesistenza di un addetto alla casa, o comunque di un addetto con quel cognome; senza che l’assenza del nome rendesse impossibile la difesa.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014

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