Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 9 settembre 2014, n. 18977

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9991-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 569/12/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 28/11/2011, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

FATTO
– L’avvocato (OMISSIS) proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con cui chiedeva il rimborso dell’IRAP all’Agenzia delle Entrate.- Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. Il ricorrente appellava la sentenza.
– Il giudice di appello, ritualmente adito, rigettava l’appello.
– Il contribuente proponeva ricorso per revocazione deducendo l’esistenza dell’errore di fatto.
– Con sentenza n. 28/11/11 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno accoglieva il ricorso.
– Avverso tale ultima decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 395 c.p.c.. Nel merito, il ricorrente lamenta che nel caso di specie manchino le condizioni previste dall’articolo 395, n. 4 in quanto, l’assunto censurato dalla revocata sentenza era perfettamente compatibile con le risultanze probatorie acquisite agli atti. A giudizio del ricorrente, infatti, attraverso la sentenza di revoca, viene censurato non un errore di fatto, come tale rilevante ex articolo 395, n. 4, ma un errore di valutazione il quale e’ non e’ sindacabile dal giudice adito.
Il motivo di ricorso e’ fondato.
In specie, si precisa che cio’ che contesta il contribuente, ovvero la circostanza che uno o piu’ collaboratori fossero bastevoli a far ritenere l’attivita’ professionale suscettibile di tassazione, non e’ un errore di fatto rilevante ai sensi dell’articolo 395, n. 4 ma una erronea valutazione circa la qualificazione di detto fatto e come tale non censurabile nel procedimento per revocazione per ovvie ragioni di certezza del diritto.
Il relatore ha percio’ proposto l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
E’ possibile decidere la controversia nel merito.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il riscorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge l’istanza di revocazione proposta dal contribuente. Condanna il contribuente alle spese dell’intero giudizio che liquida in euro 2.500 complessivi oltre agli accessori di legge.

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