Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 9 settembre 2014, n. 18977
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – rel. Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9991-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se stesso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 569/12/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 28/11/2011, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.
– Il giudice di appello, ritualmente adito, rigettava l’appello.
– Il contribuente proponeva ricorso per revocazione deducendo l’esistenza dell’errore di fatto.
– Con sentenza n. 28/11/11 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. distaccata di Salerno accoglieva il ricorso.
– Avverso tale ultima decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Il motivo di ricorso e’ fondato.
In specie, si precisa che cio’ che contesta il contribuente, ovvero la circostanza che uno o piu’ collaboratori fossero bastevoli a far ritenere l’attivita’ professionale suscettibile di tassazione, non e’ un errore di fatto rilevante ai sensi dell’articolo 395, n. 4 ma una erronea valutazione circa la qualificazione di detto fatto e come tale non censurabile nel procedimento per revocazione per ovvie ragioni di certezza del diritto.
Il relatore ha percio’ proposto l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
E’ possibile decidere la controversia nel merito.
Le spese seguono la soccombenza.
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