Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 9 settembre 2014, n. 18912

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24372-2011 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 6986/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 22.9.2010, depositata il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata il 18.10.2011 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado condannava l’Inps al pagamento in favore di (OMISSIS) della pensione di inabilita’ a decorrere dal 1.10.2007.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps sulla base di due motivi.
Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 112 del 1971, articolo 12 e della Legge n. 153 del 1969, articolo 26 (come modificato dal Decreto Legge n. 30 del 1974, articolo 3 conv. in Legge n. 114 del 1974, della Legge n. 33 del 1980, articolo 14 septies (di conversione con modifiche del Decreto Legge n. 663 del 1979), perche’ ai fini del requisito reddituale previsto per la pensione di inabilita’ l’impugnata sentenza ha considerato solo il reddito personale dell’invalido e non anche quello eventuale del coniuge.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 118 del 1971, articoli 11 e 13, articolo 2697 c.c. e articoli 414, 345 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ammesso la tardiva produzione solo in appello dell’attestazione relativa al requisito reddituale del (OMISSIS).
Disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. nei confronti del (OMISSIS), questi si e’ costituito con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ rimasto intimato. L’Inps ha depositato memoria.
Tanto premesso si osserva che in corso di giudizio e’ intervenuto il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 99 che all’articolo 10, comma 5 dispone che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.
La nuova norma individua quindi, anche per la pensione di inabilita’, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale. La disposizione dell’articolo 10, comma 5 si completa con quanto disposto al successivo comma 6 della stessa norma dove si prescrive che “La disposizione del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, articolo 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita’ in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5”.
Cosi’ facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale che, senza pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che si erano visti corrispondere i ratei della prestazione riconosciuta in sede giudiziaria con sentenza ancora non passata in giudicato, dichiarate non ripetibili, potra’ essere applicato solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e non comportera’ l’obbligo di pagamento di importi arretrati su prestazioni gia’ riconosciute con la richiamata precisazione della irripetibilita’ delle somme gia’ erogate. Ne segue che nel caso in esame la prestazione gia’ riconosciuta prima del giugno 2013, seppur in esito all’accertamento del reddito del solo invalido, sebbene per le ragioni esposte non dovuta, comunque essendo stata gia’ pagata in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva non e’ ripetibile.
In conclusione, per quanto il ricorso sia in parte fondato, non sussistendo i requisiti per il riconoscimento della prestazione con la decorrenza gia’ accertata dalla Corte di Appello (1.10.2007) ma solo dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legge del 2013 (29 giugno 2013), comunque, all’Istituto e’ preclusa la ripetizione delle somme gia’ erogate anche se solo in esecuzione della sentenza. In questo senso depone il tenore letterale della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 6 piu’ volte richiamato che in equivocamente prevede che “comunque” non si fa luogo al recupero degli importi gia’ erogati prima dell’entrata in vigore della disposizione ponendo l’unica condizione dell’avvenuto accertamento dell’esistenza per il periodo pregresso dei requisiti reddituali introdotti con la nuova disposizione di legge.
Poiche’ nel caso in esame la Corte territoriale risulta aver riconosciuto il diritto alla prestazione proprio dopo aver accertato l’esistenza in capo al (OMISSIS) del requisito reddituale con riguardo al suo solo reddito, i ratei della prestazione eventualmente pagati in esecuzione della sentenza di appello non potranno essere ripetuti dall’Istituto.
In questi termini il ricorso va accolto con ordinanza ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
Le spese dell’intero processo vanno interamente compensate tra le parti in considerazione dell’esistenza di altalenanti orientamenti giurisprudenziali di merito e di legittimita’ e del recente intervento regolatore del legislatore.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara il diritto di (OMISSIS) a percepire la pensione di inabilita’ a decorrere dal 29 giugno 2013. Dichiara non ripetibili le somme pagate in esecuzione della sentenza di appello. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

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