cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  3 febbraio 2015, n. 1894

Premesso in fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello interposto da C.D.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1695/08 per non avere adempiuto, nei confronti di M.F., l’ordine di integrazione del contraddittorio dato dalla Corte con ordinanza del 15 febbraio 2012, con termine per l’adempimento fino al 31 marzo 2012.

Il ricorso per cassazione è proposto con un unico motivo.

Gli intimati non si sono difesi.
2.- Con l’unico motivo si deduce la violazione degli artt. 331, ultimo comma, e 149 cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello ha considerato non ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio, senza tenere conto del fatto che l’atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di Francesca Mannarino era stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notificazione in data 23 marzo 2012, quindi ben otto giorni prima della scadenza del termine (31 marzo 2012) fissato dalla Corte per l’adempimento.

Inoltre, il plico risulta essere stato fatto partire dall’Ufficiale Giudiziario, per la notificazione a mezzo posta, lo stesso giorno 23 marzo 2012. Invece, la Corte ha considerato -per come risulta dalla motivazione della sentenza in cui si fa cenno ad «un avviso di ricevimento senza la pertinente relata di notifica e recante la data 5110112, ampiamente posteriore al termine perentorio assegnato…»)- la data di ricezione dell’atto giudiziario da parte della destinataria.
La ricorrente osserva che, nel caso di specie, aveva prodotto tutta la documentazione attestante la data di consegna del plico all’Ufficiale giudiziario e che non potevano esserle addebitati disguidi o mancanze dovute al servizio postale, relativi alla ricezione da parte della destinataria.

2.1.- Il motivo risulta manifestamente fondato. A seguito della sentenza n. 477 deI 2002 della Corte costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario – la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l’eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante (cfr. già Cass. n. 21409/04 e tutta la successiva giurisprudenza di legittimità); pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell’atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell’adempimento, ma soltanto, ove necessario, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza, da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (cfr. Cass. S.U. n. 17352/09, Cass. n. 19986111 ed altre). II principio ha portata generale e trova applicazione anche con riferimento alla notificazione da farsi entro il termine assegnato dal giudice d’appello per l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.
2.2.- Pertanto, ha errato la Corte d’Appello nel prendere in considerazione esclusivamente l’avviso di ricevimento recante la data di consegna alla destinataria dell’atto di citazione per l’integrazione del contraddittorio. Al fine di verificare la tempestività dell’adempimento ai sensi del primo comma dell’art. 331 cod. proc. civ., la Corte territoriale, alla stregua dei principi di cui sopra, avrebbe dovuto delibare la data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario da parte del notificante, e, risultando con certezza tale consegna effettuata prima della scadenza del termine assegnato per l’integrazione dei contraddittorio, avrebbe dovuto ritenere compiuto l’adempimento. Risulta perciò errata la statuizione di inammissibilità dell’appello ai sensi del secondo comma della norma.
In conclusione, si propone che il ricorso sia accolto, la sentenza impugnata sia cassata e le parti siano rinviate alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione. ».
La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Ritenuto in diritto.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

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