Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
ordinanza 29 gennaio 2014, n. 1917

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:ORDINANZA
sul ricorso 28242-2011 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonche’ amministratore delegato, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1250/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del 3/10/2011, depositata l’11/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce alla relazione.

PREMESSO IN FATTO
Che nella relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – La societa’ (OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante, e i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero reclamo ai sensi della L.F., articolo 18 avverso la sentenza del Tribunale di Catania dichiarativa, su istanza della societa’ (OMISSIS) s.p.a., del fallimento dell’una e degli altri.
I reclamanti dedussero l’omessa notificazione alla societa’ del decreto di convocazione davanti al giudice, il mancato rispetto del termine per comparire di venti giorni, fissato dal giudice delegato, quanto alla notificazione eseguita nei confronti dei soci personalmente, nonche’ la violazione della L.F., articolo 10 per decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell’attivita’ imprenditoriale.
La Corte d’appello di Catania ha accolto il reclamo osservando che il decreto di convocazione non era mai stato notificato alla societa’ debitrice (i due tentativi effettuati dall’ufficiale giudiziario presso la sede legale e quella operativa della societa’ avevano avuto esito negativo) e che la notificazione eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. in data 18.03.2011 a (OMISSIS) e (OMISSIS), personalmente e non quali legali rappresentanti della societa’, non poteva validamente sostituire quella da effettuare nei confronti di quest’ultima. Pertanto, dichiarati assorbiti gli ulteriori motivi di reclamo, ha annullato la sentenza di fallimento.
La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura cui la societa’ intimata e i suoi soci hanno resistito con controricorso.
2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto decisivo, ai fini della declaratoria di nullita’ della sentenza di fallimento, il fatto che nella relata di notifica dell’istanza e del decreto di convocazione riferita ai soci non vi fosse menzione della loro qualita’ di amministratori della societa’. Si osserva che, essendo le societa’ di persone prive di personalita’ giuridica, intesa quale condizione di alterita’ soggettiva rispetto alle persone dei soci, le notifiche eseguite nei confronti di tutti i soci stessi sarebbero sufficienti per la valida instaurazione del contraddittorio anche nei confronti della societa’.
3. – Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si sostiene che, attesa l’intima relazione che nelle societa’ di persone – specie in quelle collettive – sussiste tra il potere di amministrazione e la qualita’ di socio, la citazione di tutti i soci determina necessariamente il contraddittorio con la societa’.
4. – I due motivi, da trattare congiuntamente perche’ strettamente connessi, sono fondati.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, non essendo la societa’ di persone dotata di personalita’ giuridica e godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale societa’ e’ sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, sia dal punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la societa’ medesima (Cass. 3962/1980, 1799/1990, 7886/2006, 13438/2003, 25860/2011).”;
che detta relazione e’ stata comunicata al PM e notificata agli avvocati delle parti costituite;
che non sono state presentate conclusioni o memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

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