Suprema Corte di Cassazione
Sezione VI Civile
Ordinanza 25 settembre 2015, n. 19119
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 194/12/1 depositatati 27/11/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/7/2015 dal Dott. Marcello Iacobellis.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da (OMISSIS) contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IRPEF 2006 quale reddito di partecipazione alla (OMISSIS) s.r.l. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Perugia n. 224/1/10 che ne aveva respinto accolto il ricorso sul rilievo che in data 4/10/2010 era stato accolto il ricorso della società avverso gli avvisi di accertamento relativi al reddito d’impresa per gli anni 2005-2006.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto la contribuente. A seguito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’udienza del 23/772015 per radunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la CTR non ha sospeso il giudizio in attesa della definitività della pronuncia nei confronti della società.
La censura e’ fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 23323 del 31/10/2014 (Rv. 633099) secondo cui, in tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 1 e articolo 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR dell’Umbria.
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