Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 24 marzo 2014, n. 6909
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento notificato il 18/12/1990 con il quale l’ufficio contestava a S. R. una plusvalenza in ordine alla cessione di un capannone ad uso commerciale registrata il 17/4/1988. Il ricorso è fondato su unico motivo. Resiste C. V., avente causa dello S. R. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 6/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La C V ha depositato memoria.
Motivi della decisione Assume la ricorrente la violazione dell’art. 76 del DPR 597 del 1973 laddove la CTC ha escluso la sussistenza dell’intento speculativo.
La censura è infondata.
L’articolo in esame prevede che concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere a fini speculativi.
L’ esclusione del fine speculativo, ritenuta dalla CTC in considerazione della sopravvenuta infermità dello S R comporta la non computabilità della plusvalenza in esame.
Né a ciò osta il 3 comma dell’articolo in esame, laddove si prevede una presunzione assoluta non essendo ravvisabile nel caso in esame la fattispecie di cui al n. 1 del predetto comma 3 – lottizzazione o esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e successiva vendita anche parziale dei terreni stessi.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della C V , delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della C.V. delle spese del grado che si liquidano in complessivi 6 2.100,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
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