notifica

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 20 marzo 2014, n. 6614

Svolgimento del processo

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 20.12.12, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 4481 del 12.1.11:
«1. – La “Serenissima” – Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, resa tra la sua dante causa Como srl e I.C., con cui è stato rigettato l’appello contro la reiezione della domanda di finita locazione intentata nei confronti di quest’ultima. Le intimate non svolgono attività difensiva in questa sede.
2. – Il ricorso principale può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. – per essere ivi accolto, per quanto appresso indicato.
3. – Premesso che la corte territoriale ha riconosciuto – solo sul punto accogliendo il gravame – la legittimazione passiva della dante causa della Como srl (tale Misano Immobiliare: pag. 5 della gravata sentenza) e che ha però ritenuto invalida la disdetta intimata per la scadenza contrattuale del 31.12.03, la ricorrente: col primo motivo, si duole di vizio motivazionale in ordine al riparto dell’onere probatorio tra mittente e destinatario in ordine alla ricezione di missive spedite a mezzo del servizio postale, a suo avviso malamente avendo la corte territoriale ritorto a danno del mittente l’illeggibilità della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento e l’assenza di annotazioni su generalità e qualità del sottoscrittore, come pure malamente avendo attribuito rilevanza alla carenza di prova sul fatto che la sottoscrizione appartenesse al portiere dello stabile; col secondo motivo, di violazione degli arti. 1335 e 2697 cod. civ., essa lamenta avere malamente escluso la corte territoriale incombere al destinatario l’onere di provare l’incolpevolmente mancata tempestiva ricezione del plico giunto al suo indirizzo.
4. – I due motivi possono essere congiuntamente trattati, per la loro intima connessione.
Per principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, spetta effettivamente al destinatario di una raccomandata trasmessa a mezzo del servizio postale la prova della carenza di sua colpa nella percezione del contenuto della raccomandata stessa, una volta che, presumendosi la regolarità del servizio postale, essa sia giunta all’indirizzo di colui cui era destinata (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, che ha escluso rilevanza proprio alla doglianza di illeggibilità della sottoscrizione sull’avviso di ricevimento; Cass. 8 agosto 2007, n. 17417; Cass. 5 giugno 2009, n. 13087). Pertanto, non incombeva al mittente individuare l’effettivo sottoscrittore, essendo incontestato che la lettera raccomandata era giunta all’indirizzo della destinataria: infatti, poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l’atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l’avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà di quest’ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare (da ultimo: Cass. 12 gennaio 2012, n. 270).
7. – La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti, escludendo la ritualità della ricezione della disdetta per l’intimata scadenza; e della gravata sentenza deve quindi proporsi, in accoglimento del ricorso, la cassazione, con rinvio alla medesima corte territoriale, ma in diversa composizione ed anche per le spese del giudizio di legittimità».

Motivi della decisione

II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna delle parti ha depositato memoria o è comparsa in camera di consiglio per essere ascoltata.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla corte di appello di Roma, in diversa composizione ed anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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