Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 novembre 2012 n. 18890
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorai di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata
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