Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 2 febbraio 2016, n. 1922
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9815-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 597/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 02/07/2013, depositata il 08/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata depositata in Cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
L’Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. (OMISSIS) e nei confronti di (OMISSIS) il per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale il canone non sarebbe stato dovuto perche’ nel 2002 il contribuente aveva richiesto l’oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo del detenuto perche’ rotto. Assume al riguardo il giudice territoriale che le argomentazioni del contribuente non sarebbero state contestate in maniera specifica e puntuale dalle controparti cosicche’ si dovrebbe presumere la relativa fondatezza “quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall’articolo 115 c.p.c.”.
Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la falsa applicazione del R.D.L. n. 246 del 1938, articoli 1, 10 e 12, nonche’ dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. in cui il giudice territoriale sarebbe incorso assumendo la fondatezza delle tesi del contribuente secondo cui la richiesta di oscuramento dei canali Rai farebbe venir meno l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo sul rilievo della non contestazione di tale tesi da parte dell’Agenzia delle entrate e della gente della riscossione.
Ne’ il contribuente, ne’ (OMISSIS) si sono costituiti in questa sede.
Il ricorso appare fondato in quanto l’assunto su cui si fonda la decisione della sentenza gravata – vale a dire che le argomentazioni del contribuente dovrebbero presumersi fondate perche’ non contestate da parte degli interpellati – viola il disposto dell’articolo 115 c.p.c.. Tale ultima disposizione, infatti, riferisce l’onere di contestazione alle allegazione di fatto e non alle prospettazioni in diritto della controparte.
Sotto altro aspetto, la sentenza gravata si pone in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal R.D.L. n. 246 del 1938 (il quale, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato nella sentenza n. 24010/07, non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilita’ effettiva di usufruire del servizio); la richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’articolo 10 di tale R.D.L..
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che si atterra’ al principio di diritto che la richiesta di oscuramento dei canali Rai non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.
Che ne’ la contribuente, ne’ (OMISSIS) si sono costituiti in questa sede; che la relazione e’ stata notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;
che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolera’ anche le spese del presente giudizio.
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