Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 15 settembre 2015, n. 18122
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 10671-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 110/19/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS), amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., impugno’ l’avviso con il quale era stata liquidata l’imposta di registro riguardante l’atto avente per oggetto la cessione di quote da parte di due soci, sul presupposto che detto atto, unico, avrebbe dovuto essere assoggettato ad una sola imposta fissa di registro.
La C.T.P. di Milano accolse il ricorso e la decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, e’ stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la cessione di quote societarie non rientri nella previsione normativa contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 21 atteso che la fattispecie trova la sua collocazione nell’articolo 11 della tariffa all. A) stesso d.p.r.
Secondo la C.T.R., infatti, oggetto della registrazione non sono le cessioni delle quote singolarmente volute dai cedenti, ma l’atto unico ricevuto dal Notaio rogante…”rilevante oggettivamente come atto d’impresa”.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva.
Il relatore ha depositato relazione ex articolo 180 bis c.p.c. ed il Presidente ha fissato l’udienza del giorno 8 luglio per l’adunanza in camera di consiglio.
IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 21 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che l’atto di cessione di piu’ quote fosse assoggettabile ad unica imposta, mentre, essendosi in presenza di atto plurimo contenente piu’ disposizioni, ognuna di questa doveva essere assoggettata a tassazione separatamente.
2. La censura e’ fondata alla luce del principio, affermato, anche da recente, da questa Corte (v.Sez. 6-5, Ordinanza n. 22899 del 29/10/2014; ed in termini id. 19245 del 11/09/2014) per cui “in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di societa’ di persone, ciascuna di esse e’ soggetta ad imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articolo 21, comma 1, poiche’ non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del comma 2 del citato articolo 21, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’articolo 2252 cod. civ., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci”.
3.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
4. Il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito ed a dichiarare irripetibili quelle del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimita’.
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