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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 11 giugno 2014, n.13201

Fatto e diritto

Ritenuto che J.D. proponeva ricorso, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso la cartella di pagamento n. 09720100017668757, notificatagli il 5 marzo 2010, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada dell’anno 2006, chiedendone l’annullamento per la mancata notifica del verbale ad essa presupposto e per l’illegittima applicazione della “maggiorazione” ex art. 27 della legge n. 689 del 1981;
che il Comune di Roma si costituiva in giudizio depositando documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso;
che il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 27798 del 2011, accoglieva l’opposizione ritenendo irregolare la notifica del VAV a mani del portiere dello stabile di residenza del proprietario del veicolo, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., per mancato invio della raccomandata prevista ai sensi dell’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ., e stabiliva che per equità fossero liquidate le spese e compensate le competenze;
che avverso la predetta sentenza il D. proponeva appello innanzi al Tribunale di Roma dolendosi della violazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.;
che Roma Capitale non si costitutiva in giudizio;
che l’adito Tribunale, con sentenza n. 3409 del 2013, rigettava l’appello, ritenendo giustificata la compensazione delle spese in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente fino al 2007 in ordine alle conseguenze del mancato invio della raccomandata al destinatario in caso di notifica al portiere;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma il D. ha proposto ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 c. 2° disp. att., 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; esercizio arbitrario del potere di compensazione delle spese processuali; 2) omesso esame In violazione degli artt. 91, 92, 118 c. 2° disp. att., 132 c. 2° n. 4 c.p.c., 111 Cost. sulla mancata liquidazione degli onorari e dei diritti del giudizio di primo grado in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; 3) violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, del punto 31 del capitolo V della Raccomandazione della CCJE del 17/11/2010 e punto 15 della Magna Carta dei Giudici Europei, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; violazione dei principi sancito per la salvaguardia dell’uomo e delle libertà fondamentali;
che Roma Capitale non ha svolto difese nel presente giudizio;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti.
Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione, che è stata comunicata alle parti:
«[(…)] Il primo e il secondo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
La nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile a tutti i giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, e, ratione temporis, anche al ricorso in oggetto, dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti purché sussistano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
Nella specie, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese processuali sulla base della seguente valutazione: “al momento della notifica (anno 2006) l’Amministrazione comunale si è rifatta ad una interpretazione consolidata e completamente prevalente della Corte di cassazione che riteneva il mancato invio della raccomandata una mera irregolarità che non viziava la notifica stessa”.
Orbene, tale motivazione non può essere condivisa, atteso che, come correttamente rilevato dal giudice a quo, la spedizione della raccomandata è si considerata solo dal 2007 requisito necessario al perfezionamento dell’operazione di notificazione e non più carattere estrinseco della stessa (Cass. n. 1258 del 2007; Cass. n. 17915 del 2008); tuttavia, al momento della notifica della cartella esattoriale (2010), il detto orientamento giurisprudenziale era ormai consolidato, sicché la giustificazione che poteva valere per la notificazione del verbale, non può ritenersi idonea a giustificare la compensazione delle spese in relazione alla notifica di un atto che, al momento della sua emissione e notificazione, aveva a presupposto un verbale di contestazione la cui notificazione doveva ritenersi invalida. Il Comune avrebbe quindi dovuto evitare di dare avvio ad un’esecuzione ab origine illegittima.
Il terzo motivo di gravame si ritiene pertanto assorbito. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, essere ivi accolto»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale, del resto, non sono state rivolte critiche di sorta;
che il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

 

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