Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 febbraio 2017, n. 3105

Equitalia è tenuta a pagare le spese del procedimento giudiziale anche se l’illegittimità dell’azione esecutiva intrapresa è da ascrivere all’ente creditore interessato e non all’agente della riscossione

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 6 febbraio 2017, n. 3105

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27423/2015 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. – Direzione Regionale Lazio, in persona della Responsabile Contenzioso Esattoriale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Commissario pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 11369/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 11369 del 21 maggio 2015 del seguente letterale tenore:

1. (OMISSIS) S.p.a. ricorre affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che l’ha condannata alle spese del giudizio.

2. Resiste con controricorso (OMISSIS). Roma Capitale intimata non svolge attivita’ difensiva.

3. Il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’articolo 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

4. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della violaione e falsa applicazione degli articoli 91 e 97 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 12, 24 e 25 (articolo 360, comma 1, n. 3) perche’ e’ stata condannata alle spese nel giudizio dalla stessa promosso contro il (OMISSIS) per la riscossione di una cartella esattoriale.

Il motivo e’ infondato.

Il giudice del merito ha motivato secondo il principio di soccombenza ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. N. 23459/2011; Cass. 24154/2007).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non sono state presentate conclusioni scritte, il ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere, con le seguenti precisazioni, le conclusioni cui perviene la detta relazione.

Va comunque applicato il seguente principio di diritto: nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, ne’ – di per se’ sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimita’ dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facolta’ dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilita’, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l’agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo e’ presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’articolo 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore.

Pertanto, ai sensi degli articoli 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Trova infine applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 510, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *