Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento nella fattispecie di cui all’art. 2047 cod. civ. e non in quella di cui all’art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiante la prova dell’affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell’incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 26 maggio 2017, n. 13412
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5102/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa il 30/06/2014 e depositata il 31/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato nel 1995 (OMISSIS) e (OMISSIS), genitori esercenti la potesta’ sul figlio minore (OMISSIS), agirono in giudizio nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), in proprio e in rappresentanza del figlio minore (OMISSIS), esponendo che (OMISSIS) era stato ferito all’occhio sinistro con un ceppo dal compagno di giochi (OMISSIS) e che aveva riportato lesioni cosi’ gravi da essere costretto a lunga degenza ospedaliera e a subire due interventi chirurgici con la definitiva riduzione del visus di un 1/12 con lenti corneali.
Tanto premesso gli attori chiesero al Tribunale di Lanciano di dichiarare la responsabilita’ dei convenuti per l’infortunio occorso al figlio e di condannare gli stessi al risarcimento dei danni da liquidarsi equitativamente in Lire 300.000.000, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite.
I convenuti si costituirono deducendo la genericita’ della domanda e l’estraneita’ del figlio (OMISSIS) alla causazione delle lesioni al piccolo (OMISSIS) e chiesero e ottennero di chiamare in causa i genitori di un terzo bambino, (OMISSIS), che nella circostanza stava giocando con i gia’ indicati minori.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono resistendo alle domande proposte nei loro confronti.
Il Tribunale adito, con sentenza del 10 maggio 1997, dichiaro’ che l’infortunio di cui si discute in causa era attribuibile a colpa esclusiva del minore (OMISSIS) e per l’effetto condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS), quali genitori esercenti la potesta’ sul figlio minore, in solido tra loro, al pagamento dei danni in favore dell’infortunato, liquidati in Lire 188.500.000, oltre rivalutazione ed interessi, rigetto’ la domanda proposta nei confronti dei coniugi (OMISSIS) in proprio e rigetto’ la domanda proposta da questi ultimi nei confronti dei genitori di (OMISSIS) e regolo’ tra le parti le spese di lite.
Avverso la decisione di primo grado (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e in rappresentanza del figlio minore (OMISSIS), proposero appello cui resistettero da un lato, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS), che proposero pure appello incidentale, e, dall’altra, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e in rappresentanza del figlio.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza dell’8 giugno 2000, rigetto’ l’appello incidentale, con il quale (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella dedotta qualita’, avevano chiesto la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella dedotta qualita’, al risarcimento dei danni ex articolo 2048 cod. civ. nella misura gia’ determinata dal Tribunale, accolse l’appello principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetto’ la domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella dedotta qualita’, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella detta qualita’, con compensazione tra le predette parti delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio di merito; condanno’, inoltre, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, al pagamento delle spese di quel grado in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS).
I genitori di (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, proposero ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resistettero soltanto (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’.
Questa Corte, con sentenza n. 1148 del 2005, accolse il primo motivo di ricorso, rigetto’ il secondo e rinvio’ la causa alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione, affermando, tra l’altro, che: “la Corte di appello, nell’esaminare gli appelli principale e incidentale, ha corretto la qualificazione giuridica dell’azione di danno, riconducendola nell’ambito dell’articolo 2047 c.c., essendo il fatto eziologicamente riferibile alla condotta di un bambino di sette anni compiuti e cioe’, secondo le circostanze accertate, incapace di intendere e volere.
Tale norma prevede la responsabilita’ diretta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
Orbene, poiche’ nessuno contesta il punto della accertata incapacita’ del minore (come si desume dal tenore del ricorso) la fattispecie appare esattamente inquadrata nello ambito dell’art.2047 del codice civile, che ha una propria autonomia rispetto al successivo articolo 2048 (Cfr. Cass. 24 maggio 1997 n. 4633).
Ma la censura appare fondata sul punto relativo al cd. affidamento, come fatto traslativo della vigilanza.
Sul punto cosi’ motiva la Corte di appello (ff 13 della sentenza) “La presenza del (OMISSIS), padre di (OMISSIS), evidenziata dal primo giudice in riguardo alla condivisibile esclusione della culpa in vigilando della madre del (OMISSIS) (incapace e danneggiante) vale altresi’ ad impedire che nella specie possa assegnarsi fondamento critico alla censura che detto minore fosse abbandonato a se’ stesso nella fase successiva del gioco, vero essendo al contrario che tale sorveglianza, nella consapevolezza materna della presenza di un adulto qualificato, che assisteva al gioco e della iniziale diversita’ ed innocuita’ dello stesso, non poteva che ritenersi tacitamente delegata a costui in virtu’ dell’id quod plerumque accidit, secondo i principi di civile convivenza”.
Questo ragionamento e’ giuridicamente errato proprio in relazione alla fattispecie normativa sotto cui sussumere il fatto storico lesivo, posto che la prova della traslazione della vigilanza incombeva al genitore dell’incapace danneggiante, ed e’ una prova particolarmente rigorosa, poiche’ la legge esige la dimostrazione di un fatto impeditivo assoluto (il non poter impedire un fatto, ad esempio perche’ determinato da forza maggiore o dal fortuito o dal fatto del terzo) mentre la Corte si affida ad una mera congettura di presunzione semplice (la normalita’ degli eventi tra persone dotate di buona educazione.) (cfr. Cass. 24 maggio 1997 n. 4633). Deve pertanto accogliersi il primo motivo di censura, sia sotto il profilo dell’error iuris che sotto quello della insufficienza della motivazione.
Infondata e’ invece la seconda censura in cui si richiede la applicazione in via equitativa della indennita’ di cui al secondo comma dell’art.2047, sotto un duplice profilo: vuoi perche’ tale domanda non e’ stata mai proposta neppure in via implicita nella fase del merito, sia perche’ con l’accoglimento del primo motivo il danneggiato e’ posto in grado di ottenere il risarcimento da chi e’ tenuto alla sorveglianza”.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) riassunsero quindi la causa dinanzi al giudice del rinvio.
Si costituirono in quella sede (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (OMISSIS).
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 31 luglio 2014, rigetto’ l’appello principale proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in totale riforma della sentenza impugnata, condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, quali soggetti tenuti alla sorveglianza del minore (OMISSIS) (OMISSIS), al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 172.725,70, oltre interessi, e regolo’ tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
A seguito di deposito di proposta ex articolo 380 bis c.p.c., del relatore, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
2. L’unico motivo e’ cosi’ rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e articolo 2047 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame su di un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.
I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale avrebbe solo in apparenza applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte, perche’ non avrebbe “compiuto, nella sua interezza, l’accertamento che…(le) era stato demandato, volto ad accertare il verificarsi della traslazione della vigilanza di cui in narrativa”.
Lamentano in particolare i ricorrenti che non sarebbe stato esaminato e valutato quanto riferito dagli attori nell’atto di citazione datato 21 novembre 1995, da cui emergerebbe che l’evento si sarebbe verificato nella campagna di (OMISSIS) e, quindi, nella sua proprieta’, e alla presenza dello stesso soltanto quale adulto. Ad avviso dei ricorrenti, se tale circostanza fosse stata accertata avrebbe potuto ritenersi raggiunta la prova della traslazione della vigilanza del piccolo (OMISSIS) dai suoi genitori a (OMISSIS) e a tale conclusione dovrebbe pervenirsi tanto piu’ valutando, nella sua interezza, la dichiarazione resa dalla nonna di (OMISSIS), che la Corte di merito avrebbe esaminato solo in parte.
2.1. Il motivo va rigettato.
2.2. Le doglianze proposte sono, infatti, per un verso infondate, non sussistendo la lamentata violazione dell’articolo 384 c.p.c., per l’asserita violazione del principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 1148 del 2005, essendosi a tale principio la Corte territoriale effettivamente – e non solo apparentemente, come lamentato dai ricorrenti – attenuta, ne’ sussistendo la prospettata violazione dell’articolo 2047 c.c., peraltro neppure sorretta da specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con la indicata norma regolatrice della fattispecie o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina (Cass. 15/01/2015, n. 635; Cass. 12/02/2013, n. 3285; Cass. 16/10/2007, n. 828), ne’ sussistendo il vizio di omessa motivazione e di omesso esame su punti decisivi della controversia, avendo la Corte di merito motivato la sua decisione e avendo la stessa tenuto conto della presenza in loco di (OMISSIS) e della deposizione resa dalla teste (OMISSIS). Va poi evidenziato che l’elemento di fatto desumibile dall’atto di citazione e della cui mancata valutazione si dolgono i ricorrenti (verificarsi dell’evento nella campagna di proprieta’ di (OMISSIS)), oltre a non risultare dall’atto di citazione, in cui manca ogni riferimento alla proprieta’ del fondo in cui si verifico’ il sinistro, risulta del tutto nuovo, non facendosi ad esso alcun cenno nella sentenza, ne’ avendo i ricorrenti precisato in ricorso quando e in che termini si sia discusso dello stesso tra le parti, con conseguenti profili di inammissibilita’ della censura sollevata al riguardo. Si osserva infatti a tale ultimo riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 3 marzo 2009, n. 5070; Cass. 30 novembre 2006, n. 25546 Cass. 18/10/2013, n. 23675). E comunque, ove sussistente, tale elemento di fatto sarebbe comunque privo di decisivita’.
2.3. Per altro verso, il motivo risulta inammissibile, nella parte in cui si censura la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si evidenzia che, essendo la sentenza impugnata in questa sede stata pubblicata in data 31 luglio 2014, nella specie trova applicazione l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
Alla luce del nuovo testo della richiamata norma del codice di rito, non e’ piu’ configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del medesimo articolo 360 c.p.c., n. 4), (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E cio’ in conformita’ al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la gia’ richiamata riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente, come gia’ sopra evidenziato – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
2.4. Si rileva, inoltre, che, con le doglianze proposte, i ricorrenti tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimita’ (Cass., ord., 4/04/2017, n. 8758; Cass. 10/04/2006, n. 9233 e Cass. 21/10/2015, n. 21439).
Ed invero, con la proposizione del ricorso la parte ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che, nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485).
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione, tenuto conto della particolarita’ della vicenda all’esame e alla luce della norma di cui all’articolo 92 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile nella specie.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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