Il presupposto dell’IRAP è costituito dall’autonoma organizzazione che ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 25 agosto 2016, n. 17341
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2364/2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI LO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 56/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA dell’11/04/2012, depositata il 06 /06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
IN FATTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 56/13/2012, depositata in data 6/06/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza del contribuente (ingegnere) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2002 al 2005 e’ stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravarne dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il contribuente, titolare di un proprio studio attrezzato (“sia pure … di minima consistenza”), per il solo fatto di svolgere l’attivita’ professionale con continuita’ e mediante una propria organizzazione, aveva realizzato il presupposto di legge per l’applicabilita’ dell’IRAP.
A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
IN DIRITTO
1. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 2, avendo la C.T.R. ritenuto sufficiente ad integrare il presupposto dell’IRAP “l’auto-organizzazione” del professionista, senza vagliare l’esistenza e consistenza dei beni strumentali, il ricorso al lavoro altrui e/o all’apporto di capitale (nella specie, il contribuente svolge l’attivita’ senza l’apporto di capitale e di lavoro altrui).
2. La censura e’ fondata.
Questa Corte ha affermato che l’IRAP coinvolge una capacita’ produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioe’ da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla merci attivita’ intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)”, cosicche’ e’ “il surplus di attivita’ agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile netto alla produttivita’ auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. 15754/2008).
In sostanza, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo e articolo 3, comma 1, lettera c), l’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 49, comma 1, e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata cd il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. S.U. n. 12109 del 2009; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370 del 2010 e 16628 del 2011).
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha poi, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal Decreto Legislativo 15 settembre 1997, n. 446, articolo 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivalo, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro albi che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione non puo’ che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attivita’ svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.
In ordine poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque acddit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ professionale in assenza di organizzazione.
Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione puo’ rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare, fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attivita’ intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attivita’ medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attivita’ intellettuale c/o dalla professionalita’ del lavoratore autonomo”.
La decisione della C.T.R. non e’ conforme a detti principi di diritto, essendosi i giudici limitati ad affermare genericamente che le attivita’ di lavoro autonomo, quale quella del commercialista, sono assoggettabili ad IRAP, in presenza di una “auto-organizzazione” dell’attivita’ professionale (con uno “studio attrezzato”) a prescindere dalle caratteristiche dell’organizzazione dell’attivita’ stessa e dalla verifica della sussistenza di quel “quid pluris, rispetto alla produttivita’ auto organizzata del solo lavoro personale”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
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