In tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell’art.12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 20 luglio 2016, n. 14861

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11537-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 112/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA – SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 19/09/2013, depositata il 17/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di (OMISSIS), per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in accoglimento dell’appello del contribuente, ha dichiarato l’illegittimita’ dell’accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF ed IRAP, maggiori redditi per il 2003; la C.T.R., in particolare, ha evidenziato che l’avviso di accertamento era stato emesso (trenta giorni dopo l’inizio della verifica) prima dello scadere dei 60 gg. previsti dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, e che tale norma trovasse applicazione anche nel caso in cui l’accertamento era frutto di una istruttoria svolta presso l’Ufficio.
Il contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia -denunziando, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, – ha evidenziato che la detta disposizione non puo’ applicarsi ai c.d. accertamenti “a tavolino”, ossia eseguiti senza “accesso ispettivo” presso la sede del contribuente; nel caso di specie l’accertamento doveva ritenersi eseguito “a tavolino”, in quanto l’Agenzia aveva effettuato un accesso non presso la sede o i locali dell’attivita’ del contribuente ma presso il depositario delle scritture contabili nel corso di una sola giornata (6 febbraio 2008) al mero fine di acquisire documentazione contabile, poi consegnata presso l’Ufficio Finanziario procedente, esaminata in contraddittorio con il contribuente.
La censura e’ fondata.
Premesso che i fatti di causa sono pacifici (ovvero che l’accesso venne eseguito non nei locali o nella sede dell’attivita’ esercitata dal contribuente ma presso il depositario delle scritture contabili per acquisire la documentazione ritenuta rilevante e che la verifica fu proseguita dall’Amministrazione finanziaria presso i propri Uffici) sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali hanno ribadito l’orientamento maggioritario gia’ formatosi in materia secondo cui, in tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attivita’ imprenditoriale o professionale del contribuente; cio’, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass.n.15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 1 (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attivita’ commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”.
La sentenza impugnata si e’ discostata dai superiori principi.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Sardegna perche’, adeguandosi ai superiori principi, provveda al riesame ed all’esame degli ulteriori motivi di appello, il cui esame e’ stato ritenuto assorbito oltre che a regolare le spese di lite.
P.Q.M.

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