Corte di cassazione – Sezione VI civile – Ordinanza 12 gennaio 2012 n. 330. Ai fini della dichiarazione di adottabilità di un minore non è possibile sostenere l’equazione tra immaturità anche incolpevole del genitore e abbandono del figlio da parte del medesimo

Il testo integrale

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 gennaio 2012 n. 330.


Così deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 330 del 2012 che ha rigettato il ricorso del P.G. presso la Corte d’appello di Roma nei confronti di una donna straniera alla quale il Tribunale Capitolino per i minorenni aveva sospeso la potestà genitoriale nominando un tutore provvisorio per il figlio.
Di contro la decisione dei giudici di secondo grado si basava sulla motivazione che ai fini della dichiarazione di adottabilità di un minore non è possibile sostenere l’equazione tra immaturità anche incolpevole del genitore e abbandono del figlio da parte del medesimo.
La S.C. ha avvalorato la motivazione della Corte territoriale in base alla quale non si configura uno stato di abbandono quando la madre, pur bisognosa di supporti psicologici, abbia intrapreso con esiti positivi un processo di autonomia e maturazione e sia profondamente legata al bambino come lo stesso a lei.

Sorrento,  13 gennaio 2012.
Avv. Renato D’Isa

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