Non si può procedere a rettifica induttiva sulla base del possesso di un’auto, senza che venga specificato il periodo di disponibilità e l’effettivo valore attribuito dall’Ufficio all’autovettura

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 11 novembre 2016, n. 22995

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16976/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7262/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 18/12/2014, depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente (OMISSIS) ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7262/2014, depositata il 29 dicembre 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, e’ stato accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, determinandone il maggior reddito ai fini Irpef per l’anno 2007 in 27.500,00 Euro.

La CTR, in particolare, escludeva l’efficacia retroattiva del DL 78/2010 e, nel merito, confermava la rideterminazione del reddito effettuata dai primi giudici, che avevano in particolare considerato il valore dell’autovettura del contribuente in ragione del 50%.

Con i primi due motivi di ricorso il contribuente lamenta la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, in subordine, per mancanza assoluta di motivazione, in violazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 118 disp. att. c.p.c., lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di pronunciare e comunque di fornire un supporto motivazionale sul motivo di appello avente ad oggetto la nullita’ dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio.

I motivi sono destituiti di fondamento.

La CTR, infatti, nell’affrontare direttamente la questione relativa alla retroattivita’ del Decreto Legge n. 78 del 2010, ha implicitamente, ma inequivocabilmente, respinto il motivo di impugnazione con il quale il contribuente ha dedotto la nullita’ dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio.

Ed invero il giudice di appello nell’affermare la legittimita’ della mancata instaurazione del contraddittorio in conseguenza della non retroattivita’ del Decreto Legge n. 78 del 2010, ha escluso l’esistenza di un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio da parte dell’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione.

Tale statuizione e’ in linea con il recente arresto delle Ss.Uu. secondo cui, in tema di tributi “non armonizzati”, come nel caso di specie, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidita’ dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (Cass. Ss.Uu. 24823/15).

Con il terzo motivo si denunzia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, nonche’ del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 22, ed L. n. 212 del 2000, articolo 10, censurando l’impugnata sentenza per aver escluso la portata retroattiva della disposizione del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 22, anche per anni anteriori al 2009.

Il motivo e’ infondato.

Come questa Corte ha gia’ affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 22, in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), e’ configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 5.

Va inoltre escluso, come gia’ sopra evidenziato, in materia di Imposte dirette ed Irap (in quanto tributi c.d. non armonizzati), che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).

Con il quarto motivo si denunzia violazione del Decreto Ministeriale 10 settembre 1992, articoli 2 e 3, per avere la CTR ritenuto corretto l’utilizzo del parametro, costituito dal valore dell’autovettura del contribuente in ragione del 50%, nonostante il carattere strumentale della stessa.

Pure tale censura non e’ fondata.

La CTR ha infatti ritenuto, con valutazione di merito che non e’ sindacabile nella presente sede, che l’autovettura, considerata l’attivita’ di commercialista svolta dal contribuente, fosse di uso promiscuo e non anche unicamente strumentale all’attivita’ professionale, ed ha dunque ritenuto corretta, confermando l’identica valutazione del primo giudice, la considerazione, ai fini del redditometro, di meta’ del valore della stessa.

Con il quinto motivo si denunzia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., deducendo l’omessa pronuncia in ordine a specifici motivi di appello.

Tale censura e’ fondata.

La sentenza impugnata non ha infatti disposto su alcuni motivi di impugnazione, dotati di autonoma rilevanza in quanto relativi ad aspetti della pretesa impositiva che non possono ritenersi implicitamente assorbiti dalle statuizioni espresse della sentenza impugnata, quali il periodo di disponibilita’ e l’effettivo valore attribuito dall’Ufficio all’autovettura del contribuente, nonche’ la legittimita’ del ricorso, da parte del giudice di primo grado, al criterio equitativo per la determinazione del reddito del contribuente, in relazione all’insufficiente personalizzazione delle risultanze del redditometro da parte dell’Ufficio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione all’unico motivo accolto.

Rinvia per nuovo esame, nei limiti di cui in motivazione, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio

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