In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione ex art. 6 del d.lgs. 16 giugno 1997, n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 1 giugno 2016, n. 11438

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6183-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAGUSA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2348/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 04/06/2014, depositata il 18/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

IN FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. Staccata di Catania n. 2348/34/2014, depositata in data 18/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, a fini IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, in relazione all’anno 2006 ed al reddito da lavoro autonomo – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo la ripresa a tassazione del reddito, ma respingendo eccezioni preliminari (di invalidita’ dell’avviso) sollevate dal contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, respingendo il gravame del contribuente, in parte perche’ infondato, in parte perche’ inammissibile, per difetto di specificita’, hanno richiamato, per quanto qui interessa, la motivazione espressa dai giudici di primo grado, in ordine all’infondatezza del motivo concernente “l’invalidita’ a causa del mancato invito al contraddittorio a seguito di istanza di accertamento con adesione formulata dal ricorrente”.
A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6 (nonche’ della L. n. 212 del 2000, articoli 1, 6, 10 e 12, articolo 10, 12, 3, 23, 53, 97 e 111 Cost.), non avendo i giudici della C.T.R. dato il giusto rilievo al fatto che non era stato dato seguito all’istanza di accertamento con adesione presentata da esso contribuente e che l’Ufficio non aveva provveduto al rituale invito al contraddittorio, con violazione del proprio diritto di difesa e del principio generale, immanente nell’ordinamento, di garanzia del contraddittorio endoprocedimentale.
2. La censura e’ infondata.
Invero, la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti impositivi prevista dal Decreto Legislativo n. 218 del 1997, articolo 6, comma 3, in caso di presentazione di istanza di definizione, da parte del contribuente, a seguito, come nella specie, di notifica di avviso di accertamento, e’ volta a garantire un concreto spatium deliberandi, in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr.Cass. n. 28051 del 2009: “In tenia di accertamento con adesione, la presenta.zione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non comporta l’inefficacia dell’avviso di contraddittorio, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senta che sia stata perfezionata la definizione consensuale, accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una ficolta’, da esercitare in relazione ad una valutatione discreionale del carattere di decisivita’ degli elementi posti a base dell’ accertamento e dell’opportunita’ di evitare la contestazione giudiziario”).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 3676/2010, hanno espressamente affermato che “in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell’istanza Decreto Legislativo 16 giugno 1997, n. 218, ex articolo 6, non comporta la nullita’ del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge” (conf. Cass. 29127/2011; Cass. 21760/2012).
Ne’ rileva, nella fattispecie, quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19667/2014 (e nella gemella n. 19668/2014), considerato quanto chiarito dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza successiva n. 24823/2015, in ordine al fatto che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vedendosi in ambito di indagini cd “a tavolino”. Cosi’ le Sezioni Unite hanno precisato, con riguardo proprio ai precedenti citati del 2014, che va escluso il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello Europeo, in quanto detto riconoscimento e’ “rimasto fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalle pronunzie medesime”, stante il tema specifico in concreto affrontato (le iscrizioni ipotecarie Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77).
E possono qui richiamarsi tutte le argomentazioni espresse nella sentenza citata n. 24823/2015, in ordine alla valenza della disciplina comunitaria ed alla manifesta infondatezza di questioni di legittimita’ costituzionale.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *