Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza n. 3384 del 12 febbraio 2013
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
(motivazione in forma semplificata in conformità al decreto presidenziale del 22 marzo 2011).
I sig.ri P.M. e B.F. acquistarono un immobile sito in (omissis) da destinare a prima casa del loro figlio minore P.P.P., usufruendo dei relativi benefici di cui alla nota 2 bis D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, e art. 43 c.c., comma 2, e art. 44 c.c., comma 1, e art. 144 c.c.. Dopo l’acquisto, peraltro, il padre trasferì la sua residenza a (omissis) mentre il figlio che pur risiedeva di fatto presso il padre mantenne la sua residenza anagrafica presso la madre, in altro comune.
L’amministrazione finanziaria ha recuperato le agevolazione e i contribuenti hanno impugnato il provvedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che ha accolto la loro impugnazione. La sentenza è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. Contro la pronunzia di quest’ultima ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate.
Il ricorso è fondato sulla base della giurisprudenza di questa sezione che, nell’interpretazione della norma in esame conferisce valenza decisiva alla residenza anagrafica.
Cass. n. 4628 del 22/02/2008, infatti ha affermato che “in tema di imposta di registro ai sensi del comma 2 bis della nota all’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (comma, applicabile “ratione temporis”, introdotto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155, art. 16, conv. in L. 19 luglio 1993, n. 143) – che ricalca sostanzialmente la disposizione contenuta nel D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118 – la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa richiede che l’immobile sia ubicato nel comune ove l’acquirente ha la residenza. Attesa la lettera e la formulazione della norma, nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto”.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti. Compensa le spese.
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