Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 4 febbraio 2015, n. 5171
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 29/4/2014, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 19/11/2013 dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città, con la quale U.F. era stato condannato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 640, commi 1 e 2, n. 2, 61, nn. 1), 2) e 5), 609-bis, commi 1 e 2, n. 1), 609-septies, comma 4, n. 4), 61, n. 1); allo stesso, in particolare, erano contestati plurimi episodi di truffa aggravata a danno di molte donne – commessi nella sedicente qualità di “mago F. ” – e di violenza sessuale aggravata, per aver indotto molte delle stesse a compiere o subire atti sessuali, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica.
2. Ricorre per cassazione l’U. , a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico, diffuso motivo – la mancata motivazione, nonché l’inosservanza ed erronea applicazione di legge penale con riferimento ai reati contestati e nell’ottica dell’art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità e la mancata motivazione in ordine alle contestate circostanze aggravanti ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la Corte di appello avrebbe ritenuto intrinsecamente attendibili tutte le persone offese senza considerare le numerose contraddizioni nelle quali le stesse erano cadute (a muover della D. ) ed i riscontri oggettivi di segno contrario; ancora, la sentenza avrebbe trattato in modo unitario e “cumulativo” tutte le persone offese diverse dalla D. , così disattendendo gli analitici rilievi alla prima pronuncia che l’atto di appello aveva formulato con riguardo a ciascuna di esse; rilievi in parte riportati anche nel presente gravame. Infine, la sentenza non avrebbe motivato circa la contestata sussistenza delle circostanze aggravanti, ad esempio con riguardo a quella di cui all’art. 61, comma 1, n. 1) (motivi abietti o futili) e n. 5 (minorata difesa), così come in ordine alle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si evidenziano come infondate; ed invero, lo stesso -dietro l’apparenza del vizio motivazionale – richiede di fatto a questo Collegio una nuova, diversa e più favorevole lettura di tutte le risultanze probatorie già esaminate dal primo e dal secondo Giudice, tanto da riportarne nel ricorso numerosi stralci (in particolare, le sommarie informazioni testimoniali rese dalle persone offese, oltre che da tale D.D.A. ).
Quel che, come sopra indicato, non è consentito in questa sede.
Emergenze istruttorie in ordine alle quali, peraltro, la sentenza impugnata – oltre a richiamare per relationem la prima pronuncia – evidenzia un percorso motivazionale ampio, congruo e privo di qualsivoglia manifesto vizio logico. In particolare, la pronuncia sviluppa diffuse considerazioni in ordine all’attività svolta dal ricorrente – noto come “mago F. ” – ed al modo in cui la stessa era stata indirizzata a numerose donne, a lui rivoltesi per gravi problemi personali ed in stato di prostrazione psicologica; attività che aveva comportato la consumazione dei reati di truffa e di violenza sessuale, atteso che alle prestazioni di natura economica si erano aggiunte – sempre su diretta sollecitazione dell’U. – anche quelle di tipo sessuale (fino al rapporto completo, come per la D. , ed alla masturbazione, per le altre). La sentenza gravata, nello specifico, evidenzia l’identico modus operandi che aveva connotato l’agire del ricorrente, il quale – facendo leva su ignoranza e superstizione, ma soprattutto su condizioni di estrema debolezza psicologica – aveva indotto le persone offese medesime a sottoporsi a riti “propiziatori” o volti ad allontanare il “malocchio”, così come a prestarsi addirittura a pratiche sessuali, anch’esse descritte – e così credute dalle persone offese – come indefettibile momento della “procedura” magica; in tal modo, instaurando un rapporto via via più stretto con le donne, ed inducendole ad affidarsi sempre a lui nella speranza di trovare un sollievo. Modus operandi, ancora, desunto dalla Corte – come già dal primo Giudice – proprio in forza delle dichiarazioni delle stesse donne, ritenute credibili anche perché di certo non concordate (quel che neppure il ricorrente ipotizza); oltre che – come adeguatamente motiva la sentenza – confortate da riscontri esterni, quali le intercettazioni telefoniche (analiticamente riportate nella sentenza di prime cure e sulle quali, peraltro, il ricorso non spende alcuna considerazione) ed i servizi di appostamento effettuati dalla Guardia di Finanza (al Motel dove la D. si incontrava con l’U. per consumare i rapporti). E con l’ulteriore considerazione per cui la sentenza valuta anche taluni “profili di contraddittorietà” presenti nelle dichiarazioni acquisite, ma – con motivazione adeguata – ne evidenzia il tratto fisiologico e, soprattutto, il rilievo marginale nella complessiva ricostruzione della vicenda. Così come – lungi dal trascurarle – valuta le dichiarazioni del teste Di Donna e le sottopone a vaglio critico, pervenendo alla conclusione, logica e non sindacabile in questa sede, per cui le stesse non avrebbero affatto contraddetto la versione resa dalla D. quanto ad un incontro con il ricorrente presso un Motel, anzi lo avrebbero confermato; e specificando, ulteriormente, che l’affermazione del teste medesimo riportata nell’appello – secondo cui, all’esito dell’incontro con il ricorrente, la donna era apparsa sollevata – doveva qualificarsi come mera percezione soggettiva, non già dato di fatto.
Un apparato argomentativo logico e coerente, quindi, a fronte del quale questa Corte non può procedere ad una nuova valutazione della credibilità delle stesse persone offese, questione di fatto rivalutabile in questa sede soltanto in presenza di manifeste contraddizioni (per tutte, Sez. 2, n. 41505 del 24/9/2013, Terrusa, Rv. 257241; Sez. 3, n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239342); quel che non si rileva nella sentenza impugnata.
4. Lo stesso rigore argomentativo, poi, ravvisa la Corte anche con riguardo agli altri profili di doglianza, diversi dall’attendibilità delle persone offese.
In primo luogo, quanto alla circostanza aggravante dei motivi abbietti, la sentenza la riconosce – con sufficiente motivazione – nel fatto che l’imputato si era “profittato con notevole meschinità e turpitudine dello stato di disperazione altrui”; in tal modo, quindi, la pronuncia ha fatto buon governo del principio, costantemente affermato in questa sede, per cui per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca repulsione (Sez. 1, n. 32851 del 6/5/2008, Sapone, Rv. 241230).
Quanto, poi, alla circostanza aggravante della minorata difesa, la stessa risulta oggetto di diffusa motivazione nella sentenza gravata. In particolare, ed argomentando sullo specifico rilievo mosso nell’atto di appello, la pronuncia ha distinto tra l’inferiorità psichica in cui si trovavano le persone offese, come sopra evidenziata, ed il “perdurante e totale obnubilamento delle facoltà mentali” che, invece, non le aveva colpite; in altri termini, “il controllo assunto dal truffatore restava comunque circoscritto all’occulto ed il timore ingenerato nella vittima limitato al rischio nascente nel non assecondare le richieste di un mago in grado di dominare poteri innominabili, ma non si estendeva al punto da annientare del tutto la personalità della preda”.
Argomenti sui quali il ricorso non spende alcuna considerazione; salvo confondere talune affermazioni sopra riportate (“l’obnubilamento”), sì da assegnare involontariamente loro un significato diverso.
Da ultimo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, osserva la Corte che la sentenza contiene una motivazione sintetica, ma esaustiva, con riferimento ai precedenti penali a carico ed alla gravità e protrarsi delle condotte. In tal modo, quindi, la Corte di appello ha aderito all’indirizzo di legittimità in ragione del quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Leave a Reply