Il testo integrale


Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 28 giugno 2012 n. 10807[1]

Così stabilito dalla Suprema Corte.

La Corte di Piazza Cavour ha affermato il seguente principio di diritto “la nozione di abuso del diritto per la sua generalità e per il fondamento costituzionale che la sorregge è applicabile e deve essere applicata anche al trattamento tributario degli immobili, sì che deve ritenersi costituire, appunto, abuso del diritto, la pratica costruttiva di sostanziale aggiramento delle disposizioni, anche dei regolamenti comunali, sulla cubatura degli immobili, quante volte l’utilizzo di questo specifico elemento non sia dettato da ragioni costruttive e/o economiche (o, comunque da qualsivoglia valida ragione diversa da quella fiscale) ma assuma soltanto rilievo fiscale per la sua idoneità ad aggirare la ratio delle norme che introducono il tributo, determinando una indebita minore tassazione”.

Sorrento, 3 luglio 2012.

Avv. Renato D’Isa

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