ecchimosi occhio

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 20 giugno 2014, n. 26804

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata S.B. veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Reggio Emilia l’11/11/2006 colpendo la moglie M.G.P. con calci e pugni, e condannato alla pena di €. 400 di multa.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza del fatto contestato, il ricorrente deduce illogicità della motivazione nella ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nonostante le incongruenze evidenziate sulla tardività della certificazione delle lesioni presso il medico di fiducia della P., avvenuta solo nella giornata del 13/11/2006, e sul mancato intervento in soccorso della persona offesa del fratello, con il quale la stessa si trovava al telefono al momento delle riferite percosse; mancanza di motivazione sulle dichiarazioni di D.B., figlia dell’imputato, la quale escludeva di aver mai visto lividi sul corpo della P. e di aver notato nella stessa uno stato di depressione; ed ancora illogicità del ritenuto riscontro delle dichiarazioni della P. nel certificato rilasciato dal pronto soccorso il 18 novembre, che diagnosticava unicamente crisi d’ansia anamnestica e nel quale la persona offesa non riferiva di percosse, e nella certificazione di ecchimosi constatate dal medico di fiducia della P., costituente mero atto di parte.
2. Sulla qualificazione giuridica del fatto, il ricorrente deduce violazione di legge nella individuazione di una malattia in assenza di una riduzione apprezzabile di funzionalità.

Considerato in diritto

1. I motivi proposti sulla sussistenza dei fatto contestato sono infondati.
Le censure relative alle contraddizioni segnalate dal ricorrente fra quanto riferito dalla parte offesa al dibattimento, e quanto dalla stessa esposto nella querela, non sono accompagnate dalla specifica deduzione della contestazione di tali difformità nel corso dell’esame dibattimentale, in assenza della quale i dati contenuti nella querela non sono utilizzabili a fini probatori. Le ulteriori incongruenze lamentate trovavano per il resto adeguata valutazione, in termini di irrilevanza sull’attendibilità della persona offesa, in quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine ai riscontri estrinseci alle dichiarazioni della P. Riscontri individuati nelle dichiarazioni dei fratello M., il quale confermava di aver udito, durante la comunicazione telefonica con la sorella, le urla e i lamenti di quest’ultima, dalla stessa successivamente spiegati con le percosse subite dall’imputato, e confermava altresì di aver notato il giorno seguente un ematoma sulla coscia sinistra della donna; nonché nella certificazione del medico curante della P., nella quale detta ecchimosi veniva puntualmente rilevata. Insussistente è la dedotta illogicità dell’attribuzione di tale efficacia di riscontro alla certificazione appena menzionata per la mera provenienza della stessa dal medico di famiglia della persona offesa, comunque tenuto ad attestare il vero nelle proprie certificazioni; né è illogico che gli elementi appena indicati siano stati ritenuti prevalenti sulle dichiarazioni della figlia dell’imputato ove la stessa non notava lividi sulla persona della P., a fronte di una diversa constatazione conseguente all’esame di un medico.
2. Infondato è altresì il motivo proposto sulla qualificazione giuridica del fatto.
Al di là del riferimento della sentenza impugnata alla possibilità che una malattia tale da integrare l’evento del reato di lesioni sia individuata nello stato di ansia certificato dal pronto soccorso nei confronti della persona il 18/11/2006, tale evento va senz’altro ravvisato nella produzione delle ecchimosi attestate dal certificato rilasciato dal medico curante, oltre che notate dal fratello della persona offesa. L’evento è invero configurabile in qualsiasi alterazione, per lieve che sia, dell’integrità fisica della persona; e quindi anche nelle ecchimosi, risultato di una rottura dei vasi sanguigni e di un’infiltrazione di sangue nel tessuto sottostante l’epidermide (Sez. 4, n. 2433 del 19/12/2005 (20/01/2006), Brancaccio, Rv. 232882; Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Apicella, Rv. 246679).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone l’oscuramento dei dati secondo legge.

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