Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 ottobre 2012 n. 41021[1]

 

La legge è intesa a tutelare le manifestazioni di vita privata che si svolgano, ancorché momentaneamente, in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 Cp, ossia i luoghi di privata dimora. Il riferimento ambientale ha il solo scopo di individuare l’ambito spaziale oggetto di tutela, come luogo di espressione della vita privata, indipendentemente dalla sua appartenenza in senso civilistico.

Ai fini della configurabilità del reato punito dall’art. 615 bis c.p. è irrilevante la mancata  identificazione, o la non identificabilità, della persona cui si  riferisce l’immagine abusivamente captata dal terzo, atteso che il  titolare dell’interesse protetto dalla norma non è soltanto il soggetto direttamente attinto dall’abusiva captazione delle immagini,  ma chiunque, all’interno del luogo violato, compia abitualmente atti della vita privata che necessariamente alle stesse si ricolleghino.

 

 

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