Legittima la misura cautelare dell’obbligo di presentazione per i consiglieri comunali condannati per truffa e falso per induzione per aver firmato i fogli presente e incassato il gettone allontanandosi subito dopo dalle sedute.
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 26 ottobre 2016, n. 45009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. MORELLI Francesca – rel. Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/04/2016 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA MORELLI;
latte/sentite le conclusioni del PG Dr. AGNELLO ROSSI per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS), per tutti i ricorrenti, chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Viene proposto ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina che ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso le ordinanze pronunciate in data 22.3.16 dal GIP del Tribunale di Messina, con cui sono state respinte le richieste di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, cui gli indagati risultano sottoposti in relazione ai reati di truffa aggravata, falso per induzione e abuso di ufficio.
1.1. Evidenzia, il Tribunale, come la gravita’ dei fatti ascritti ed il numero di condotte, perpetrate in un arco di tempo modestissimo, siano sintomatiche di una inclinazione costante alla realizzazione di gravi attivita’ illecite quali quelle contestate, tali da far ritenere concreto ed attuale il pericolo di commissione di ulteriori illeciti dello stesso tipo, con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione espletata.
2. I difensori degli indagati presentano un unico ricorso in cui deducono vizi motivazionali riguardo al giudizio di permanenza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe; giudizio formulato senza che il Tribunale abbia valutato le iniziative adottate dal Comune di Messina per impedire condotte del genere di quelle contestate nelle imputazioni provvisorie e, specificamente, l’abolizione del gettone di presenza per le sedute consiliari andate deserte e l’introduzione di un sistema di controllo informatico delle presenze.
2.1. Si censura l’ordinanza per avere fondato il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari sulla gravita’ dei fatti, per avere confermato l’adozione di una misura cautelare assolutamente inidonea ad incidere sulle ritenute esigenze cautelari ed inutilmente affittiva, in funzione anticipatoria della pena.
2.2. Non si e’ tenuto conto, secondo i difensori, dell’affievolimento delle esigenze cautelari dovuto alla maggiore distanza temporale dai fatti ne’ della positiva personalita’ degli indagati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ai ricorrenti, Consiglieri del Comune di Messina, e’ fatto carico di avere, con continuita’, firmato il foglio di presenza delle sedute consiliari allontanandosene subito dopo, cosi’ illegittimamente lucrando il gettone di presenza e commettendo i reati di truffa e falso per induzione.
A (OMISSIS) e (OMISSIS) si addebita, inoltre, l’avere partecipato, senza alcuna delega, a sedute di Commissioni comunali in cui non erano inseriti, anche in questo caso ingiustificatamente lucrando il gettone di presenza; condotta integrante la fattispecie di abuso d’ufficio.
1.1. La richiesta di revoca della misura cautelare, consistente nell’obbligo di presentarsi al Presidio di Polizia Municipale del Comune, prima e dopo le sedute del Consiglio a cui gli indagati intendono presenziare, cosi’ da assicurare l’effettivita’ della presenza, e’ fondata su un mutamento della situazione di fatto che, secondo la difesa, consegue all’introduzione di un sistema informatico di rilevazione delle presenze (a tale scopo ogni consigliere e’ dotato di un apposito badge elettronico) ed all’esclusione della corresponsione del gettone di presenza nel caso in cui la seduta vada deserta.
2. Il Tribunale del Riesame ha fatto proprie le considerazioni che lo stesso GIP ha espresso nell’ordinanza del 7.4.16, con cui e’ stata rigettata una nuova istanza di revoca della misura cautelare, evidenziando che il sistema informatico puo’ essere eluso con l’allontanamento del Consigliere dalla seduta senza che il cartellino elettronico venga staccato dalla postazione e che e’ emersa, comunque, dagli atti la complessiva inefficienza del nuovo sistema di controllo delle presenze.
Quanto alla mancata previsione del gettone di presenza per le sedute andate deserte, nel provvedimento impugnato si sottolinea l’irrilevanza dell’iniziativa, posto che le condotte truffaldine possono essere reiterate da singoli consiglieri nell’ambito di sedute effettivamente svolte.
2.1. Lungi, quindi, dall’avere disposto l’applicazione della misura cautelare in funzione meramente afflittiva o anticipatrice della pena, i giudici di merito l’hanno individuata come realmente incidente sulla possibilita’ di reiterazione del reato.
La valutazione espressa dal Tribunale e’ logica, ancorata a dati concreti ed esente da censure.
2.2. Quanto alla concretezza delle esigenze cautelari legate al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, i giudici di merito hanno fatto riferimento non gia’ a dati astratti, ma alla sistematica ripetizione degli illeciti in un ristretto arco di tempo ed alla circostanza che le condotte siano proseguite anche nel periodo di tempo in cui era gia’ nota l’esistenza di indagini sulle presenze (o per meglio dire sulle assenze) alle sedute consiliari.
2.3. Immune da censure anche il giudizio circa l’attualita’ delle esigenze cautelari, posto che la misura cautelare e’ stata disposta nel novembre del 2015 in relazione a condotte recenti e reiterate in un breve lasso di tempo, sicche’ e’ stata corretta la valutazione espressa del GIP nel provvedimento impugnato, emesso dopo sei mesi, secondo cui il mero decorso del tempo, in assenza di altri elementi in favore degli indagati – che/come. si e’ visto, sono stati indicati dalla difesa soltanto in ragione delle nuove modalita’ di controllo delle presenze e dell’abolizione del gettone di presenza per le sedute deserte – non ha inciso sull’esistenza delle esigenze cautelari (in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 “In tema di misure cautelari personali, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non puo’ essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare”).
3. Il ricorso, nel suo complesso, contiene affermazioni di principio dalle quali il provvedimento impugnato non si discosta ma che supera attraverso argomentazioni legate a dati concreti; esso deve essere, conseguentemente, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali
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