Suprema Corte di Cassazione
sezione unite
sentenza 14 maggio 2014, n. 10406
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.
Dott. BERRUTI Giuseppe – Presidente di sez.
Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez.
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7026-2011 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al ricorso. Ammesso al G.P. il 28/02/11;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI NUORO;
– intimata –
avverso il decreto/ordinanza del GIUDICE DI PACE di MACOMER depositato il 28/12/2010, rgac/a n. 111/10;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. – Ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., e’ stata depositata presso la cancelleria della Sesta Sezione civile – Sottosezione 2 – la seguente relazione: 1. – Con ricorso depositato il 23.12.2010 (OMISSIS) proponeva opposizione ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 22 e segg. e articolo 120 C.d.S., avverso l’ordinanza con la quale il Prefetto di Nuoro gli aveva revocato la patente di guida essendo persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale. Con “decreto-ordinanza” del 28.12.2010 il giudice di pace di Macomer dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo competente a provvedere il Ministro dell’Interno, di concerto col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base all’articolo 120 C.d.S., comma 4, come modificato dalla Legge n. 94 del 2009, articolo 3, comma 52, lettera a).
2. – Avverso detto provvedimento (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
2.1. – La Prefettura di Nuoro e’ rimasta intimata.
3. – L’unico motivo d’annullamento deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 120 C.d.S., comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 1 per motivi attinenti alla giurisdizione, sostenendo – mediante il richiamo a Cass. S. U. n. 2446/06 – che il provvedimento di revoca della patente di abilitazione alla guida si ricollega ad un diritto soggettivo, per cui, in difetto di deroghe ai comuni criteri di riparto, la giurisdizione compete al giudice ordinario.
4. – In punto di ammissibilita’ del ricorso deve premettersi che la prevalente giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’interpretazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23, comma 1 come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 del 1999, articolo 99 ritiene che detta norma – la quale stabilisce la ricorribilita’ per cassazione dell’ordinanza che dichiari inammissibile il ricorso perche’ proposto oltre il termine di cui all’articolo 22 cit. legge – sia rimasta immutata anche dopo le modifiche arrecate dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, che ha generalizzato l’appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonche’ avverso le ordinanze di cui al quinto comma dello stesso art.
23 (Cass. nn. 1717/12, 182/11, 9667/10 e 18009/10; contra, n. 4355/10). In particolare, e’ stato osservato che qualora il provvedimento d’inammissibilita’ venga emesso, inaudita altera parte, con ordinanza, il mezzo d’impugnazione, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 23, comma 1 della anche dopo la modifica del regime delle impugnazioni introdotto con la Legge n. 40 del 2006,- in vigore dal 3 marzo 2006, e’ il ricorso per cassazione. Al contrario nell’ipotesi in cui la pronuncia intervenga all’esito di un giudizio instaurato, nelle forme ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento ha natura di sentenza ed e’ impugnabile mediante l’appello (Cass. n. 9667/10).
4.1. – Tale principio appare estensibile ad ogni ipotesi in cui – come nella fattispecie – l’opposizione sia rivolta avverso una pronuncia d’inammissibilita’ resa ante portas, vale a dire con provvedimento emesso ancor prima che, fissata l’udienza di comparizione e notificato il ricorso, sia stato istituito il contraddittorio fra le parti e instaurato il giudizio.
4.2. – Cio’ premesso, il motivo e’ fondato. Come rilevato da Cass. S.U. n. 2446/06, menzionata nello stesso ricorso, “il citato articolo 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 354, 18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosita’ del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell’autorita’ amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosita’ nel singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo stesso articolo 120 C.d.S., con disposizione che e’ stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003 n. 239, per la revoca della patente nei confronti del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni). Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi esercizio di discrezionalita’ amministrativa, cioe’ di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma e’ un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma (caratteristica ritenuta anche nella citata pronuncia della Corte costituzionale n. 427 del 2000, e del resto non contestata dal ricorrente). Pertanto, in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693, nonche’ Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimita’ del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell’eventualita’ del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l’atto lesivo)”.
5. – Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, a termini dell’articolo 375 c.p.c., n. 5.
2. – All’adunanza camerale del 14 febbraio 2013, il Collegio, ritenuto che la fattispecie in esame non sia perfettamente coincidente con quella oggetto della citata S.U. n. 2446/06, con ordinanza interlocutoria n. 15236 del 2013, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha disposto in tal senso.
3. – Il ricorso merita accoglimento.
E’ sufficiente, al riguardo, richiamare l’orientamento gia’ espresso da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 2446 del 2006, menzionata anche nella sopra trascritta relazione, secondo la quale la domanda rivolta a denunciare la illegittimita’ del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
4. – Ai fini, poi, della individuazione del giudice funzionalmente competente, deve sottolinearsi che il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli articoli 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell’irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non puo’ essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali e’ previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22-bis poiche’ esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensi’ la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, e’ devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell’articolo 9 c.p.c. (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 22491 del 2010).
5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale ordinario territorialmente competente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presene giudizio, al Tribunale ordinario territorialmente competente.
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