Suprema Corte di Cassazione
sezione tributaria
sentenza 3 dicembre 2014, n. 25561
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2954/2010 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA Ag. per della riscossione per la Prov. di (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 136/2008 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 10/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) delega Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 6 motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Osservava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale che l’avviso era sufficientemente motivato e che (OMISSIS) aveva prodotto in primo grado documentazione idonea a provare l’avvenuta notifica delle sette cartelle prodromiche, rilevando anche la rituale iscrizione a ruolo delle somme richieste. La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) inesistente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non avendo la CTR motivato l’iter logico giuridico in base al quale ha ritenuto implicitamente legittima la tardiva costituzione di (OMISSIS) nel giudizio di primo grado;
b) violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 32, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, non avendo rilevato la CTR la violazione del termine perentorio per il deposito di documenti in primo grado;
c) violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione articolo 360 c.p.c., n. 4, avendo la CTR travisato la censura dell’appellante ritenendo erroneamente che avesse ad oggetto la presunta decadenza della contribuente dal diritto di difesa, per non aver contestato la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado;
d) in via subordinata, inesistente motivazione sul mancato accoglimento delle contestazioni relative alla notifica delle cartelle, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, e violazione dell’articolo 216 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, non avendo la sentenza impugnata spiegato il ragionamento logico in forza del quale sono state implicitamente rigettate le eccezioni di omessa produzione degli originali delle cartelle esattoriali e l’omessa notifica delle stesse, avendo, tra l’altro, il giudice di appello utilizzato i documenti prodotti da (OMISSIS), nonostante la stessa non avesse formulato istanza di verificazione a fronte del formale disconoscimento di alcune sottoscrizioni di cartoline di ricevimento da parte della ricorrente;
e) violazione o falsa applicazione della Legge n. 241 del 1990, articolo 3, comma 1, per non avere l’Amministrazione Finanziaria motivato in ordine alla situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilita’ patrimoniale del presunto debitore;
f) omessa pronuncia sull’omessa intimazione ad adempiere Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 50, in relazione all’articolo 112 c.p.c., articolo 360 c.p.c., n. 4, non essendo stata preceduta dalla notifica di una specifica intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni, essendo trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali;
g) contraddittoria motivazione in ordine alla questione relativa all’entita’ del debito, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’importo complessivo del credito inferiore agli euro 8000;
h) appello incidentale, in caso di accoglimento del ricorso, in ordine alla richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 150 omettendo di ordinare di effettuare a proprie spese tutti gli adempimenti relativi alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria in conseguenza dell’accoglimento del ricorso introduttivo, a seguito della specifica istanza ivi formulata. La intimata si e’ costituita con controricorso e la contribuente ha presentato memoria; Il ricorso e’ stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, comma 2 bis, introdotto con Decreto Legge n. 70 del 2011, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, la concessionaria doveva comunicare al contribuente che procedera’ alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, puo’ essere fissato in trenta giorni – perche’ egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente e’ nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacita’ di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo (Cass.18 settembre 2014 n. 19668).
Va, conseguentemente accolto il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex articolo 384 c.p.c., annulla l’iscrizione ipotecaria e le relative sanzioni.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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