In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non e’ prevista la corresponsione di interessi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 4 aprile 2018, n. 8284.

In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non e’ prevista la corresponsione di interessi, in quanto il Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, articolo 34, u.c., convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.

Sentenza 4 aprile 2018, n. 8284
Data udienza 7 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20293-2011 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGINATO DI CALTANISSETTA CCIAA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2010 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17.7.2001 la (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta per sentire ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto annuale di iscrizione agli albi e registri camerali per l’anno 1992 richiesto con la cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata il 8.6.2001. Il Giudice di Pace adito, con ordinanza del 27.11.2001, dichiarava la propria incompetenza per materia rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Caltanissetta.
Riassunto il giudizio con ricorso notificato il 20.3.2002, istruito il processo nel contraddittorio con la Camera di Commercio I.A.A., con sentenza n. 665 del 13/16 dicembre 2005 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda.
Con atto di appello notificato il 30.1.2007 la (OMISSIS) s.p.a impugnava la sentenza.
Con sentenza n. 155/2010 del 10.6.2010, pubblicata il 22.10.2010 la Corte di appello di Caltanissetta accoglieva l’appello sul rilievo che il credito era prescritto per decorso di termine quinquennale.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta la Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta ha proposto ricorso per Cassazione, notificato in data 18.7.2010, affidato a due motivi, illustrati con memoria (OMISSIS) s.p.a ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ dei ricorso ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
Ai fini della verifica della condizione di ammissibilita’ del motivo di ricorso per cassazione, indicata dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, l’onere di individuare decisioni e argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda, senza limitarsi a dichiarare la propria posizione di contrasto con la giurisprudenza di legittimita’, sussiste solo nell’ipotesi di un orientamento di legittimita’ consolidato nella materia oggetto di controversia, contrario alla tesi di parte ricorrente (Cass. 19190/2017), nella specie non sussistente.
Osserva la Corte, a miglior comprensione della questione di ammissibilita’ del ricorso, che la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio – dovuto ai sensi del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, articolo 34 come convertito dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18 – e’ devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto L. 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 12 avendo quest’ultima norma – che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, il Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2 comportato la sostituzione dell’originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i “tributi di ogni genere e specie”. Cio’ premesso il ricorrente ha adeguatamente illustrato la questione che intende sottoporre alla Corte.
2. Con il primo motivo di ricorso lamenta la ricorrente violazione e/o la falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articoli 1 e 3 e del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5 per non avere il giudice ritenuto che l’azione proposta fosse correttamente da ritenere un procedimento di opposizione all’esecuzione e, in quanto tale non sottoposto alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale.
Il motivo non e’ fondato.
3. Il giudice di appello ha ritenuto, motivando sul punto, che la controversia, avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria, dovesse qualificarsi come giudizio ordinario di cognizione e non di opposizione all’esecuzione.
L’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda cosi’ come qualificata dal giudice, anche nell’ipotesi in cui l’impugnante intenda allegare l’erroneita’ di tale qualificazione (Cass. 475/2009) Nella specie il giudice di appello ha ritenuto che il giudizio non potesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. sicche’ il termine per appellare la relativa sentenza era soggetto alla sospensione feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
Osserva, inoltre, la Corte che, in materia tributaria, al ricorso avverso la cartella esattoriale non si estende l’esclusione della sospensione feriale dei termini, stabilita dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 3 per l’opposizione all’esecuzione, atteso il carattere eccezionale di tale norma, non suscettibile di interpretazione analogica e l’esistenza di una specifica disciplina per l’esecuzione forzata tributaria, la cui tutela giudiziaria e’ affidata alle Commissioni tributarie (Cass. n. 15643/2014).
La doglianza relativa al mancato rispetto della sospensione dei termini deve essere respinta.
4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20 e dell’articolo 112 c.p.c. in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere ritenuto il giudice di appello che la sanzione per ritardato pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA ai sensi del Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, articolo 84 fosse soggetto alla prescrizione quinquennale.
4.1 Il motivo non e’ fondato.
E’ incontestato che l’oggetto del giudizio fosse solo la sanzione per tardivo versamento del diritto camerale afferente l’anno 1993 avendo il giudice di primo grado accertato che il diritto camerale era stato pagato gia’ in data 12.12.1995.
In caso di mancato pagamento, nei tempi e nei modi prescritti, del diritto annuo dovuto alla Camera di commercio, non e’ prevista la corresponsione di interessi, in quanto il Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 786, articolo 34, u.c., convertito in L. 26 febbraio 1982, n. 51 prevede esclusivamente, in via assorbente, il pagamento di una soprattassa, la quale, oltre a rivestire un carattere repressivo punitivo, assolve anche ad una funzione risarcitoria.(Cass. nn. 3711/2011, 8525/01, 9505/01, 9506/01, 9529/01, 9634/01).
Vertendosi in tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, il giudice di appello ha ritenuto che nella specie fosse applicabile il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20 come modificato, con effetto dal 1 aprile 1998, dal Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 203 e successivamente dal Decreto Legislativo 30 marzo 2000, n. 99, il quale stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”, termine, nella specie non espressamente previsto e che il termine di prescrizione per la sanzione non potesse essere che quinquennale in coerenza con quello previsto per l’obbligazione tributaria principale.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, l’individuazione della norma applicabile rientra tra i poteri-doveri del giudice, indipendentemente dalle tesi propugnate, in diritto, dalle parti.
Nel caso di specie, stante la conformita’ della qualificazione del rapporto ritenuta dal giudice rispetto a quella sostenuta dal contribuente, si trattava appunto di un problema di mera individuazione ed applicazione normativa, non gia’ di accoglimento di una domanda sulla base di una diversa ratio rispetto a quella dedotta in giudizio. Va dunque riaffermato che nel procedimento civile – cosi’ come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilita’ – l’applicazione del principio di cui all’articolo 113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilita’-doverosita’ per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonche’ all’azione esercitata in causa. Ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli (erroneamente) richiamati dalle parti. Con il solo limite di occuparsi della qualificazione giuridica del rapporto, e non della immutazione della fattispecie con conseguente violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex articolo 112 c.p.c. (Cass. 25140/10; Cass. 12943/12).
La ricorrente ha lamentato che il Giudice di appello avrebbe disatteso le difese delle parti su un punto decisivo del giudizio ovvero l’applicabilita’ o meno dell’articolo 2948 c.c., senza invece censurare che il giudice abbia ad una fattispecie di prescrizione applicato una norma afferente la decadenza, ritenendole evidentemente sovrapponibili.
Su tale aspetto, non essendo stata sollevata alcuna doglianza, nessuna pronuncia deve essere assunta.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre accessori.

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