Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 marzo 2017, n. 8049

Illegittimo l’atto impositivo non emesso dall’organo territorialmente competente. E la competenza si individua in base al luogo di residenza del contribuente

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 29 marzo 2017, n. 8049

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14399-2012 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 216/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, impugnava l’iscrizione del fermo amministrativo della propria autovettura, eseguito per mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, assumendo l’omessa notifica delle cartelle presupposte, oltre l’incompetenza territoriale del Concessionario. La Commissione Tributaria Provinciale rilevava la regolarita’ della notifica delle cartelle, ma accoglieva il ricorso dichiarando l’illegittimita’ dell’iscrizione del fermo per incompetenza territoriale del concessionario. Proponeva appello (OMISSIS) S.p.a. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che veniva rigettato. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) s.p.a., svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

-Con il primo motivo, si censura la sentenza impugnata per violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57 e articolo 617 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, n. 4, in quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe errato nel non accogliere il gravame, posto che nella specie trattasi di opposizione agli atti esecutivi, non ammessa in materia tributaria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, comma 1, lettera b).

– Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 617 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice di secondo grado sarebbe incorso in errore, non ritenendo avere rilievo la tardivita’ del ricorso introduttivo, il quale doveva essere proposto entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione del fermo amministrativo, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..

– Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 3, in quanto, l’omessa impugnazione delle cartelle di pagamento presupposte avrebbe precluso la possibilita’ di fare valere il vizio inerente la competenza territoriale del concessionario, ai fini dell’illegittimita’ del fermo amministrativo.

-Con il quarto motivo, si censura, in via gradata, la sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 3, convertito con L. n. 248 del 2005, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, posto che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione delle nuove disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione su tutto il territorio nazionale ad un’unica societa’ ( (OMISSIS) S.p.a.), con il conseguente venire meno, per implicita abrogazione, di una distinzione per ambiti territoriali dei soggetti concessionari e comunque tali da escludere vizi di competenza degli atti esecutivi, nei casi in cui la riscossione venga avviata da una direzione provinciale diversa da quella del luogo di residenza del contribuente.

2.In applicazione del principio della c.d. “ragione piu’ liquida” (Cass. sez. L n. 17214 del 19.8. 2016, Cass. Sez. 6-1 n. 12002 del 28.5.2014, Cass. S.U. n. 9936 dell’ 8.5.2014), va esaminato il quarto motivo di ricorso, anche se proposto in via gradata.

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non si e’ fatta corretta applicazione delle disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio nazionale, che nella sostanza avrebbe abrogato la distinzione di competenza per ambiti territoriali. Il motivo non e’ fondato.

La riscossione dei tributi e’ stata oggetto di riforma ad opera del Decreto Legge n. 203 del 2005, convertito nella L. n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, il Decreto Legge n. 203 del 2005, articolo 3 ha disposto l’eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l’attivita’ di riscossione all’Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite societa’, denominate fino al marzo 2007, (OMISSIS) S.p.a. e poi (OMISSIS) S.p.a..

In sostanza, il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248, ridisciplinando il servizio nazionale di (OMISSIS) ha previsto una organizzazione articolata di (OMISSIS) S.p.A. (successivamente (OMISSIS) S.p.A.), che esercita l’attivita’ di (OMISSIS) dei tributi anche attraverso le ex societa’ concessionarie del servizio nazionale di riscossione (denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale.

La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali.

Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territo-rialmente competente. La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario e’ individuata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e’ stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 58, il contribuente e’ tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell’Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, articolo 1) l’Ufficio accertatore “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano”, cosi’ come il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 24 dispone che “l’Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.

Ne consegue l’illegittimita’ del provvedimento di fermo emesso da soggetto carente di competenza territoriale (nella specie, l’atto era stato emesso dal Concessionario di Avellino, mentre la contribuente aveva il domicilio fiscale in provincia di Caserta).

La sentenza impugnata non merita censura, in quanto si e’ attenuta ai principi espressi, dichiarando l’illegittimita’ del provvedimento di fermo amministrativo, in quanto emanato da soggetto carente di competenza territoriale.

3. Il rigetto del quarto motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei restanti motivi.

Il ricorso proposto e’, conclusivamente, rigettato. Nulla per le spese in mancanza di attivita’ difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *