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SUPREMA Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 26 marzo 2014, n. 7067


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 885/2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 87/2008 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 12/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 87/1/08, depositata il 12 novembre 2008, la CTR dell’Umbria in riforma della decisione della CTP di Perugia, ha accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso la revoca dei benefici c.d. prima casa per il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel Comune, ove era ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi. I giudici d’appello hanno ritenuto che, trattandosi di un fabbricato in costruzione, il termine anzidetto doveva tener conto dei tempi di ultimazione della casa.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 1 nota 2 bis della Tariffa, parte I allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente lamenta che, nel riconoscere rilievo alla data del completamento dell’immobile, ai fini del rispetto del termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, la CTR ha, senz’altro, riconnesso al protrarsi dei lavori valore di causa di forza maggiore, concetto che va, invece, individuato in un evento futuro ed incerto, e non puo’ identificarsi nel fatto che l’immobile fosse ancora in corso di costruzione, al momento del suo acquisto.
2. Il motivo e’ fondato. 3. Occorre premettere che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, in tutte le formulazioni succedutesi nel tempo (originariamente prevista dalla Legge n. 168 del 1982, articolo 1, comma 6, poi, dal Decreto Legge n. 12 del 1985, articolo 2, convertito nella Legge n. 118 del 1985, nonche’ dalla Legge n. 415 del 1991, articolo 3, ed ora dall’articolo 1, comma 1 e nota 2 bis, della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), e’ subordinata all’acquisto di un’unita’ immobiliare da destinare a propria abitazione, e postula che l’acquirente abbia la residenza anagrafica (o presti attivita’ lavorativa) nel comune in cui e’ ubicato l’immobile ovvero – nella previsione di cui alla Legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 131, quale modificato dalla Legge n. 388 del 2000, articolo 33, comma 12 – che si impegni, in seno all’atto d’acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. 4. La realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell’acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell’agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile gia’ edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell’attuazione della destinazione dichiarata in seno all’atto. 5. Da tanto consegue che la sussunzione, implicitamente effettuata nell’impugnata sentenza, dell’acquisto di un immobile in costruzione nell’ambito concettuale della forza maggiore, e’, in se’, erronea, dovendo, anche nel caso in esame, applicarsi il principio, di recente espresso da questa Corte (Cass. n. 14399 del 2013), secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore caratterizzata dalla non imputabilita’ alla parte obbligata, e dall’inevitabilita’ ed imprevedibilita’ dell’evento, sopravvenuto alla stipula dell’atto di acquisto; accertamento che risulta omesso.
6. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio, per le necessarie indagini di fatto, alla CTR dell’Umbria in diversa composizione, che provvedera’, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Umbria in diversa composizione.

 

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